DECRETO 5 maggio 2011
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante
attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, ed in
particolare:
l'art. 23 relativo ai principi generali per la ridefinizione dei
regimi di sostegno applicati all'energia prodotta da fonti
rinnovabili e all'efficienza energetica, con particolare riferimento
all'efficacia e all'efficienza degli incentivi, alla riduzione degli
oneri in capo ai consumatori, alla gradualita' di intervento a
salvaguardia degli investimenti effettuati, alla flessibilita' della
struttura dei regimi di sostegno per tenere conto dell'evoluzione dei
meccanismi di mercato e delle tecnologie delle fonti rinnovabili, con
motivi di esclusione dagli incentivi stessi;
l'art. 25, comma 9, il quale prevede che le disposizioni del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010, si
applicano alla produzione di energia elettrica da impianti solari
fotovoltaici che entrino in esercizio entro il 31 maggio 2011;
l'art. 25, comma 10, il quale prevede che, fatto salvo quanto
previsto dall'art. 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41,
l'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti
solari fotovoltaici che entrino in esercizio successivamente al
termine di cui al comma 9 e' disciplinata con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del mare, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, entro il 30 aprile 2011, sulla base dei seguenti principi:
a) determinazione di un limite annuale di potenza elettrica
cumulativa degli impianti fotovoltaici che possono ottenere le
tariffe incentivanti;
b) determinazione delle tariffe incentivanti tenuto conto della
riduzione dei costi delle tecnologie e dei costi di impianto e degli
incentivi applicati negli Stati membri dell'Unione europea;
c) previsione di tariffe incentivanti e di quote differenziate
sulla base della natura dell'area di sedime;
d) applicazione delle disposizioni dell'art. 7 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in quanto compatibili con il
presente comma;
Visto l'art. 10, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 28
del 2011, il quale dispone, che dalla data di entrata in vigore del
medesimo decreto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli
collocati a terra in aree agricole, l'accesso agli incentivi statali
e' consentito a condizione che, in aggiunta ai requisiti previsti
dall'allegato 2 dello stesso decreto:
a) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1
MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli
impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2
chilometri;
b) non sia destinato all'installazione degli impianti piu' del 10
per cento della superficie del terreno agricolo nella disponibilita'
del proponente;
Visto che il medesimo art. 10, ai commi 5 e 6, dispone che le
condizioni di cui al comma 4 non si applicano ai terreni abbandonati
da almeno cinque anni, nonche' agli impianti solari fotovoltaici con
moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il
titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del citato
decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il
conseguimento del titolo entro il 1° gennaio 2011, a condizione in
ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla data
di entrata in vigore dello stesso decreto;
Vista la legge 4 agosto 1978, n. 440, recante norme per
l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente
coltivate, ed in particolare gli articoli 2 e 4 con i quali,
rispettivamente, sono definite le terre incolte o abbandonate ed e'
attribuito alle regioni il compito di determinare le singole zone del
territorio di loro competenza caratterizzate da fenomeni di
abbandono;
Visto l'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
che prevede che il Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa
con la Conferenza unificata, adotti uno o piu' decreti con i quali
sono definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di
energia elettrica prodotta mediante conversione fotovoltaica della
fonte solare, attraverso una specifica tariffa di importo decrescente
e di durata tali da garantire una equa remunerazione dei costi di
investimento e di esercizio;
Visti i decreti del Ministro delle attivita' produttive di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio
2005 e 6 febbraio 2006, pubblicati in Gazzetta Ufficiale,
rispettivamente, del 5 agosto 2005, n. 181 e del 15 febbraio 2006, n.
38 (nel seguito: i decreti ministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio
2006), con i quali e' stata data prima attuazione a quanto disposto
dall'art. 7, comma 2, lettera d), del citato decreto legislativo n.
387 del 2003;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare 19 febbraio 2007, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23
febbraio 2007, n. 45 (nel seguito: decreto ministeriale 19 febbraio
2007), con il quale e' stata data nuova attuazione a quanto disposto
dal citato art. 7, comma 2, lettera d);
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare 2 marzo 2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2009, n.
59 (nel seguito: decreto ministeriale 2 marzo 2009), con il quale si
e' provveduto ad integrare il citato decreto ministeriale 19 febbraio
2007;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010
(nel seguito: decreto ministeriale 6 agosto 2010), con il quale sono
stati aggiornati i criteri per l'incentivazione della produzione di
energia elettrica dalla fonte solare fotovoltaica;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante
attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell'edilizia e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone, tra
l'altro, che non e' sottoposta ad imposta l'energia elettrica
prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza non
superiore a 20 kW;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice
dell'ordinamento militare;
Considerata la continua evoluzione della tecnologia, e in
particolare la significativa riduzione dei costi dei componenti e dei
sistemi fotovoltaici;
Considerati i livelli ed i sistemi di incentivazione dell'energia
elettrica solare fotovoltaica assicurati in altri Stati membri
dell'Unione europea;
Ritenuto che l'incentivazione della produzione di energia elettrica
da impianti solari fotovoltaici che entrano in esercizio
successivamente al 31 maggio 2011 debba essere attuata tramite una
progressiva diminuzione delle tariffe che, da un lato, miri ad un
allineamento graduale dell'incentivo pubblico con i costi delle
tecnologie, in linea con le politiche adottate nei principali Paesi
europei e, dall'altro, mantenga stabilita' e certezza sul mercato;
Considerato che, in base all'evoluzione dei costi tecnologici, si
prevede il raggiungimento entro pochi anni della cd. grid parity,
ossia alla convenienza economica dell'elettricita' fotovoltaica
rispetto a quella prelevata o immessa in rete, per le installazioni
piu' efficienti, condizione che fa ritenere non piu' necessario il
mantenimento di uno schema di sostegno pubblico a decorrere dal
raggiungimento di tale condizione;
Ritenuto pertanto opportuno sviluppare la potenza elettrica
cumulativa degli impianti fotovoltaici che possono ottenere le
tariffe incentivanti, di cui all'art. 25, comma 10, del decreto
legislativo n. 28 del 2011 secondo obiettivi temporali che assicurino
una crescita graduale della potenza stessa negli anni, in modo da
usufruire dei miglioramenti della tecnologia sotto il profilo dei
costi e dell'efficienza, che diano prospettiva di crescita di lungo
termine agli investitori e all'industria di settore, con un minore
impatto della spesa annua aggiuntiva su prezzi e tariffe dell'energia
elettrica;
Considerato che, sulla base delle previgenti disposizioni di
sostegno al fotovoltaico e dei dati sugli investimenti effettuati e
in corso di realizzazione, l'onere gravante sugli oneri di sistema
del settore elettrico dovrebbe raggiungere, dal 2011, il valore di
circa 3,5 miliardi di euro annui;
Considerato opportuno adottare un metodo che colleghi l'andamento
tariffario programmato e le eventuali ulteriori riduzioni
all'andamento della potenza installata, rispetto ad obiettivi fissati
in termini programmatici;
Ritenuto opportuno prevedere, a tutela degli investimenti in corso
alla data di entrata in vigore del decreto, un regime transitorio,
fino al 31 dicembre 2012, nell'ambito di un contingente di potenza
per i grandi impianti, per dare gradualita' al processo di
ridefinizione della disciplina vigente ed assicurare il controllo
degli oneri conseguenti;
Ritenuto di dover intervenire anche sulle modalita' di
riconoscimento e valorizzazione degli interventi che realmente
promuovono l'integrazione architettonica al fine di perseguire
maggiormente l'obiettivo di orientare il processo di diffusione del
fotovoltaico verso applicazioni piu' promettenti, in termini di
potenziale di diffusione e connesso sviluppo tecnologico, e che
consentano minor utilizzo del territorio;
Ritenuto opportuno, anche alla luce dei probabili effetti
conseguenti all'attuazione della direttiva 2009/29/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva
2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema
comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto
serra, introdurre, a decorrere dal 2013, un sistema di incentivazione
basato su tariffe omnicomprensive per l'energia prodotta e immessa in
rete e tariffe premio per l'energia prodotta e autoconsumata;
Ritenuto inoltre di dover confermare le disposizioni a favore
dell'innovazione tecnologica del settore e dello sviluppo di
tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica;
Sentita la Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso il proprio parere
nella seduta del 28 aprile 2011;
E m a n a
il seguente decreto:
Art. 1
Finalita' e campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce i criteri per incentivare la
produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e lo
sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2-sexies del decreto-legge
25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
marzo 2010, n. 41, il presente decreto si applica agli impianti
fotovoltaici che entrano in esercizio in data successiva al 31 maggio
2011 e fino al 31 dicembre 2016, per un obiettivo indicativo di
potenza installata a livello nazionale di circa 23.000 MW,
corrispondente ad un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi
stimabile tra 6 e 7 miliardi di euro.