Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Pistoia
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Agenzia delle Entrate - Ripresa notifica atti accertamento e comunicazioni.…

Agenzia delle Entrate - Ripresa notifica atti accertamento e comunicazioni. Raccomandazioni sulle modalità di interazione con gli Uffici Provinciali.

L'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Pistoia comunica la ripresa dell’invio degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, e delle notificazioni inerenti le attività dell’Ufficio Provinciale-Territorio e rinnova le raccomandazioni sulle corrette modalità di interazione con gli uffici preposti. Scarica la comunicazione

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CNG - Obbligatorietà della predisposizione dell'Elaborato Planimetrico nella presentazione di…

CNG - Obbligatorietà della predisposizione dell'Elaborato Planimetrico nella presentazione di variazione ex art. 20 R.D.L. n. 652 del 1939

Il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati trasmette la nota dell'Agenzia delle Entrate (Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare) che riporta utili chiarimenti sul tema dell'obbligatorietà della predisposizione dell'Elaborato Planimetrico nella presentazione di variazione (ex art. 20 R.D.L. n. 652 del 1939). Scarica la comunicazione

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Agenzia delle Entrate - Nuovo modello di accoglienza presso l’ufficio…

Agenzia delle Entrate - Nuovo modello di accoglienza presso l’ufficio Provinciale del Territorio dal 1° febbraio 2021

L'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Pistoia comunica le modalità di accesso ai vari servizi a partire dal 1° febbraio 2021. Scarica la comunicazione

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CNG - AUTORIMESSE - requisiti antincendio per autorimesse con superficie…

CNG - AUTORIMESSE - requisiti antincendio per autorimesse con superficie non superiore a 300 m² e requisiti di architettura tecnica per la costruzione.

Il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati trasmette la nota DCPREV prot. n. 17496 del18 dicembre 2020 riguardante i requisiti antincendio per autorimesse con superficie non superiore a 300 m² e i requisiti di architettura tecnica per la costruzione. Si tratta di una linea di indirizzo, nata dalla collaborazione tra...

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Borgo a Buggiano - Variante al Piano di Recupero Monastero…

Borgo a Buggiano - Variante al Piano di Recupero Monastero Santa Scolastica Buggiano Castello

Il Comune di Borgo a Buggiano informa che l' Amministrazione sta procedendo alla formazione della variante al Piano di Recupero, già in corso di realizzazione, che interessa l'antico complesso edilizio denominato “ex Monastero di S. Scolastica”, ubicato nel centro storico di Buggiano Castello, il cui ambito territoriale risulta essere sottoposto...

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Comune di Pistoia - Modalita’ di trasmissione delle pratiche edilizie…

Comune di Pistoia - Modalita’ di trasmissione delle pratiche edilizie allo sportello unico per l’edilizia (SUE) del Comune di pistoia.

Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Pistoia inoltra le istruzioni del Comune di Pistoia in merito alle disposizioni di trasmissione delle pratiche edilizie allo sportello unico per l’edilizia (SUE). Le nuove modalità, che entreranno in vigore a partire dal 15 Marzo 2021, prevedono che tutte le pratiche per...

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Selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo…

Selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo determinato e part-time di n. 1 assistente amministrativo/contabile, categoria “B”, posizione economica “B1”, CCNL comparto funzioni centrali – enti pubblici non economici - Esito finale

Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Pistoia comunica l'esito finale della selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo determinato e part-time, per 12 mesi, di n. 1 assistente amministrativo/contabile, categoria “B”, posizione economica “B1”, CCNL comparto funzioni centrali – enti pubblici non economici. Scarica la comunicazione

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Regione Toscana - Sentenza della Corte Costituzionale n.2 del 13/01/2021…

Regione Toscana - Sentenza della Corte Costituzionale n.2 del 13/01/2021 - Comunicazione

La Regione Toscana inoltra la sentenza della Corte Costituzionale n.2 del 13 gennaio 2021,pubblicata sulla G.U. n.3 del 20/01/2021, nella quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo il comma 5dell’art. 30 della legge regionale toscana n. 69 del 22 novembre 2019, che ha introdotto il comma 2 ternell’art. 134 della legge...

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CNG - Attribuzione CFP

CNG - Attribuzione CFP

Il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati comunica che a decorrere dal 1° gennaio 2022 i professionisti potranno al 31 gennaio di ogni anno produrre, tramite il SINF, la domanda di riconoscimento dei crediti relativi agli eventi svoltisi l'anno precedente. La nuova regola impone ai Collegi, per ovviare alle...

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Agenzia delle Entrate - Gestione del servizio di rilascio degli…

Agenzia delle Entrate - Gestione del servizio di rilascio degli estratti di mappa ad uso aggiornamento.

L'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Pistoia, comunica che, in attuazione della normativa emanata relativa alla pandemia, gli estratti di mappa ad uso aggiornamento in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, e non ancora utilizzati per la predisposizione...

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CNG - Adesione ai servizi catastali AdE: le agevolazioni offerte…

CNG - Adesione ai servizi catastali AdE: le agevolazioni offerte da GEOWEB

Il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati, nell'evidenziare che dal 1° gennaio 2021 non è più possibile effettuare versamenti tramite la funzione "versamento on line tramite porta dei pagamenti di Poste Italiane", per la costituzione o il reintegro del castelletto unico nazionale e altre tipologie di pagamenti, ricorda che...

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CNG - Implementazione modalità consultazione telematica planimetrie catastali

CNG - Implementazione modalità consultazione telematica planimetrie catastali

Il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati comunica le nuove modalità di consultazione telematica delle planimetrie catastali da parte dei pubblici ufficiali incaricati della stipula di atti immobiliari e dei professionisti abilitati alla presentazione della domanda telematica degli atti di aggiornamento catastale. Scarica la comunicazione

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Elenco risultati delle prove orali dell’esame di Abilitazione all’esercizio della…

Elenco risultati delle prove orali dell’esame di Abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra

Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Pistoia inoltra i risultati delle prove orali dell’esame di abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra, commissione n. 72, Prato-Pistoia. Scarica la lettera di accompagnamento Scarica i risultati della prova orale del 23 febbraio 2021 Scarica i risultati della prova orale del...

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Provincia di Pistoia - REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA…

Provincia di Pistoia - REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL’ ELENCO DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA

La Provincia di Pistoia comunica la pubblicazione del regolamento per la formazione e la gestione dell'elenco dei Professionisti per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e ad altri servizi tecnici di importo stimato inferiore ai 100 mila euro. Scarica il regolamento

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Cassa Geometri - Risposte ai quesiti a seguito della sentenza…

Cassa Geometri - Risposte ai quesiti a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n° 4568/2021

La Cassa Geometri inoltra le risposte alle domande pervenute da parte di molti professionisti, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione 4568/2021, che chiedono se l'iscrizione all'Albo comporti l'obbligarietà di iscrizione alla Cassa e del versamento della contribuzione minima anche in assenza dell'esercizio della professione. Scarica la comunicazione

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Cng - Sito web Superbonus 110%

Cng - Sito web Superbonus 110%

Il collegio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati comunica che  è online e liberamente accessibile il sito web progettato dal Consiglio Nazionale per accogliere e aggiornare in tempo reale i documenti utili a verificare la possibilità di accesso al Superbonus 110%, l’agevolazione fiscale prevista dal decreto “Rilancio” (art. 119). Scarica la comunicazione

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Cassa Geometri - Modifiche impostazioni Posta Certificata

Cassa Geometri - Modifiche  impostazioni Posta Certificata

Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Pistoia comunica che, a seguito della nuova convenzione siglata tra Cassa Geometri e la Società Namirial per la gestione della casella di posta certificata geopec.it , è necessario seguire le istruzioni inviate ad ogni Iscritto dalla stessa Cassa Geometri per continuare ad...

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CNG - Consultazione pubblica sulla parità di genere

CNG - Consultazione pubblica sulla parità di genere

Il CNG invita alla compilazione del questionario che il CNEL, Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, ha predisposto on line per una consultazione pubblica sulla Parità di genere indirizzata a tutti i cittadini, con particolare riferimento alle nuove generazioni e ai soggetti aderenti alle associazioni del mondo del lavoro rappresentate al suo...

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Cassa Geometri - Aggiornamenti sul Decreto Sostegni

Cassa Geometri - Aggiornamenti sul Decreto Sostegni

La Cassa Geometri informa che è disponibile sul sito istituzionale una sezione informativa sul Decreto Sostegni e sulle misure di interesse per la categoria. Tale sezione è accessibile a questo link.

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Borgo a Buggiano - Procedure per la trasmissione di pratiche…

Borgo a Buggiano - Procedure per la trasmissione di pratiche urbanistiche, edilizie ed ambientali di competenza del settore territorio e ambiente mediante procedure telematiche.

Il Comune di Borgo a Buggiano inoltra le procedure per la trasmissione di pratiche urbanistiche, edilizie ed ambientali di competenza del settore territorio e ambiente, approvate con determina del 1° aprile 2021. Scarica la comunicazione

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Articolo "Le tolleranze costruttive" pubblicato sulla rivista nazionale "l'Uffico Tecnico"…

Articolo "Le tolleranze costruttive" pubblicato sulla rivista nazionale "l'Uffico Tecnico" edizione Maggioli - circolare ministeriale n. 4-2021

Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Pistoia inoltra il materiale trasmesso dal Claudio Geom. Belcari riguardante un articolo pubblicato sulla rivista nazionale "l'Uffico Tecnico" edizione Maggioli dal titolo: " Le tolleranze costruttive". Il Geom. Belcari trasmette inoltre materiale relativo alla recente circolare ministeriale n. 4/2021, con una slide di...

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Cassa Geometri - Polizza sanitaria integrativa

Cassa Geometri - Polizza sanitaria integrativa

La Cassa Geometri comunica che dal 16 aprile 2020 si è rinnovata la Polizza Sanitaria Integrativa offerta gratuitamente agli Iscritti con significative migliorie rispetto alla precedente. Scarica la comunicazione

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CNG - Polizza marsh rc asseveratori superbonus 110%

CNG - Polizza marsh rc asseveratori superbonus 110%

Il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati comunica che, per quanto riguarda la Polizza marsh rc asseveratori superbonus 110%, a seguito delle richieste di precisazione, la compagnia AIG Europe SA ha modificato l’oggetto della copertura inserendo clausola di salvaguardia per assenza di competenze e che la scadenza della polizza...

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Comune di Signa - Avvio del Portale Telematico Pratiche Edilizie…

Comune di Signa - Avvio del Portale Telematico Pratiche Edilizie ONLINE del Comune di Signa

Il Comune di Signa comunica il definitivo avvio, dal 31 marzo 2021, del portale pratiche edilizie online, accessibile dal sito istituzionale dedicato del Comune. Scarica la comunicazione  

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Comune di Uzzano - Nuovi oneri - nuove oblazioni per…

Comune di Uzzano - Nuovi oneri - nuove oblazioni per accertamenti o SCIA in sanatoria

Il Comune di Uzzano comunica che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 9 aprile 2021, sono entrati in vigore in nuovi oneri di urbanizzazione ed il relativo costo di costruzione a seguito degli aggiornamenti e adeguamenti ISTAT.Sono inoltre state approvate le nuove OBLAZIONI per gli Accertamenti di Conformità...

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Agenzia delle Entrate - Nuovo modello di accoglienza presso l'Ufficio…

Agenzia delle Entrate - Nuovo modello di accoglienza presso l'Ufficio Provinciale del Territorio dal 3 maggio 2021

L'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Pistoia comunica le nuove modalità di accesso ai servizi erogati a partire dal 3 maggio 2021, avvertendo che gli orari potranno modificarsi a seguito dell'evolversi della situazione epidemiologica. Scarica l'allegato

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Firenze - Raccolta fondi a favore della famiglia del Geom.…

Firenze - Raccolta fondi a favore della famiglia del Geom. Massimiliano Piani

Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Pistoia inoltra la richiesta pervenuta da parte del Presidente del Collegio di Firenze, Geom. Stefano Nicolodi: "Carissime e Carisssimi, come amici e colleghi di Massimiliano Piani, recentemente scomparso perchè un pirata della strada lo ha investito e non lo ha nemmeno soccorso, abbiamo...

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Cassa Geometri - Rinnovo del Comitato Delegati Cassa - Proclamazione…

Cassa Geometri - Rinnovo del Comitato Delegati Cassa - Proclamazione degli eletti

La Cassa Geometri comunica l'esito delle votazioni per il rinnovo del Comitato Delegati Cassa e trasmette il provvedimento di proclamazione degli eletti. Scarica la comunicazione Scarica il provvedimento di proclamazione

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Comune di Montecatini Terme - Orari e modalità di ricevimento…

Comune di Montecatini Terme - Orari e modalità di ricevimento dei tecnici e di accesso agli atti del Settore Edilizia Privata

Il Comune di Montecatini Terme comunica i nuovi orari e le modalità di ricevimento dei tecnici e di accesso agli atti del Settore Edilizia Privata a partire dal 10 maggio 2021: previo appuntamento:Geom. Dami Mariangela – tel: 0572918231 - mail: m.dami@mct.itricevimento in presenza il martedì dalle ore 9,00 alle ore 13.00...

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Agenzia delle Entrate - Approvazione automatica degli atti di aggiornamento…

Agenzia delle Entrate - Approvazione automatica degli atti di aggiornamento del Catasto Terreni con contestuale aggiornamento della mappa e dell’archivio censuario. Rilascio della versione 10.6.2. della procedura Pregeo 10.

L'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Pistoia - Territorio comunica che accendendo al sito dell’Agenzia alla pagina dedicata è possibile scaricare la nuova versione 10.6.2. della procedura Pregeo 10 per l'aggiornamento del CatastoTerreni con contestuale aggiornamento della mappa e dell’archivio censuario. Scarica la comunicazione

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Tribunale di Pistoia - Protocollo d'Intesa tra Tribunale di Pistoia…

Tribunale di Pistoia - Protocollo d'Intesa tra Tribunale di Pistoia - Uff. Esecuzioni Immobiliari e Fallimentare ed Ordini e Collegi professionali

Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Pistoia inoltra il Protocollo d'intesa, siglato tra l'Ufficio Esecuzioni immobiliari e fallimentare e gli Ordini e Collegi professionali, riguardante le modalità di richiesta di liquidazione degli onorari spettanti agli esperti stimatori dei beni immobili e le modalità operative di gestione delle attività...

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Cassa Geometri - Modello DF-RED - Attivazione procedura on line

Cassa Geometri - Modello DF-RED - Attivazione procedura on line

La Cassa Geometri comunica che da oggi, 7 giugno 2021, fino al 30 settembre, è on line e a disposizione dei pensionati la procedura per la compilazione e la trasmissione del modello DF-RED 2021. La Cassa ricorda che la compilazione del modello DF-RED, oltre che obbligatoria, è indispensabile per la verifica...

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Cng - Regolamento per la formazione professionale continua

Cng - Regolamento per la formazione professionale continua

Il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati inoltra il nuovo regolamento per la formazione obbligatoria continua pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia nr 10 del 31 maggio 2021. L'articolato è reperibile anche sul sito istituzionale. Scarica la comunicazione con il nuovo regolamento

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Cassa Geometri - Nuovo Consiglio di Amministrazione quadriennio 2021/2025

Cassa Geometri - Nuovo Consiglio di Amministrazione quadriennio 2021/2025

La Cassa Geometri comunica che, nella seduta del 25 maggio 2021, è stato eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione che resterà in carica fino al 2025. Il nuovo CdA ha provveduto, il 7 giugno, a eleggere Presidente e Giunta Esecutiva: Geom. Diego Buono - Presidente Geom. Renato Ferrari - Vice Presidente Geom. Carlo Cecchetelli...

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Cassa Geometri - Reddito di ultima istanza in favore dei…

Cassa Geometri - Reddito di ultima istanza in favore dei professionisti con assegno invalidità

La Cassa Geometri comunica che l'art. 37 del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73 (pubblicato in GU, Serie Generale, del 25 maggio 2021) ha previsto la riapertura dei termini per la richiesta del cd. reddito di ultima istanza (Art. 44 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito...

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Cassa Geometri - Procalmazione Delegati Cassa a seguito delle dimissioni…

Cassa Geometri - Procalmazione Delegati Cassa a seguito delle dimissioni dei componenti il Comitato dei delegati

La Cassa Geometri comunica i nomi dei Delegati Cassa subentrati al Comitato dei Delegati dimissionario. Scarica la comunicazione

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Problematiche tra gli Iscritti e le Pubbliche Amministrazioni

Problematiche tra gli Iscritti e le Pubbliche Amministrazioni

Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Pistoia inoltra la lettera indirizzata agli Iscritti a fronte delle varie segnalazioni di disservizi ricevute: "Egr. Geometra, accade molto spesso che a questo Collegio si richieda di intervenire per l’insorgere di problematiche e diatribe nei rapporti tra i colleghi e i referenti degli uffici...

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Pacchetto corsi Autocad 2 e 3 D disponibili gratuitamente per…

Pacchetto corsi Autocad 2 e 3 D disponibili gratuitamente per gli Iscritti

Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Pistoia informa di aver acquistato dalla Società Geo Network il pacchetto di corsi Autocad Base 2D e Autocad 3D che saranno disponibili gratuitamente on line per tutti gli Iscritti: Il corso "Il pacchetto comprende sia il corso Autocad Base 2D che il corso Autocad...

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Ambiente&sicurezza del lavoro - Lavori in ambienti confinanti

Ambiente&sicurezza del lavoro - Lavori in ambienti confinanti

Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Pistoia inoltra l'articolo pubblicato sulla rivista ambiente&sicurezza del lavoro, a firma dell'Ing. Massimo Selmi e dell'Ing Fabrizio Vestrucci, Funzionario Dipartimento dei Vigili del Fuoco, sui rischi dei lavori in ambienti confinati e la proposta operativa per un soccorso rapido ed efficace. Scarica l'articolo

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Comune di Altpascio - Apertura portale telematico per presentazione pratiche…

Comune di Altpascio - Apertura portale telematico per presentazione pratiche edilizie

Il Comune di Altopascio comunica che  sta per essere attivato il portale SUE. Si tratta, in particolare, del portale AIDA già in uso per il SUAP, applicato all’edilizia privata, mediante il quale si possono attivare le seguenti procedure edilizie:  -  richiesta di permesso di costruire e varianti  -  SCIA e...

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Comune di Pistoia - Aggiornamento della modalità di trasmissione delle…

Comune di Pistoia - Aggiornamento della modalità di trasmissione delle pratiche edilizie e paesaggistiche tramite Portale SUE

Il Comune di Pistoia comunica che, a partire dal 1° settembre 2021, tutte le pratiche relative ad interventi di competenza dello Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) dovranno essere presentate esclusivamente con modalità telematica, attraverso il “Portale SUE”, e saranno considerate irricevibili tutte le pratiche presentate in formato cartaceo  o inviate...

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Agenzia delle Entrate - Irrogazione della sanzione per ritardata presentazione…

Agenzia delle Entrate - Irrogazione della sanzione per ritardata presentazione delle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione al Catasto Fabbricati – Modifiche al Front-End presentazione dichiarazioni Docfa di Sister

L'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Pistoia - Territorio comunica le modifiche nel Front-End per la presentazione delle dichiarazioni Docfa di Sister resesi necessarie per eventuali irrorazioni della sanzione per ritardata presentazione delle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione al Catasto Fabbricati. Scarica la comunicazione

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Agenzia del Demanio - Vendite immobili dello Stato nelle Regioni…

Agenzia del Demanio - Vendite immobili dello Stato nelle Regioni Toscana e Umbria - Pubblicazione dei bandi di gara

L'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Toscana e Umbria inoltra le pubblicazioni di gara per vendite di immobili dello Stato. La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per il 5 ottobre 2021 alle ore 12. Scarica l' avviso di vendita prot. 2021/1828/RI del 13/07/2021 (immobili ubicati nelleprovince di Livorno e...

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Emergenza incendi provincia di Orestano - Appello del Presidente del…

Emergenza incendi provincia di Orestano - Appello del Presidente del Collegio oristanese Fulvio Deriu

Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Pistoia inoltra l'appello del Geom. Fulvio Deriu, Presidente del Collegio della provincia di Oristano, in questi giorni gravemente colpita da uno degli incendi più devastanti degli ultimi anni: "L'evento catastrofico che ha colpito la Provincia di Oristano, ha determinato immensa paura per gli...

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Esami di Stato di abilitazione all'esercizio della libera professione di…

Esami di Stato di abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra - Sessione 2021

Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Pistoia informa che, in base all'Ordinanza del Ministero dell’Istruzione del 22.07.2021 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 – 4^ serie speciale – del 27.07.2021, è stata indetta la sessione d'esami per l'abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra per l’anno corrente. Gli esami...

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Cassa Geometri - Esonero parziale: attivazione servizio on line e…

Cassa Geometri - Esonero parziale: attivazione servizio on line e ulteriori chiarimenti

La Cassa Geometri comunica che da oggi, 5 agosto 2021, sarà attivato, nell'area riservata del sito web della cassa il servizio on line per la presentazione delle domande per la concessione dell'esonero contributivo. La Cassa chiarisce inoltre che la domanda di esonero deve essere presentata obbligatoriamente prima di presentare la dichiarazione...

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Comune di Pistoia - Istituzione del sorteggio con modalità a…

Comune di Pistoia - Istituzione del sorteggio con modalità a campione delle S.C.I.A., C.I.L.A., C.I.L. e Pratiche di Deposito ai sensi dell’art. 16 del Regolamento Edilizio.

  Il Comune di Pistoia informa che, con Determina del Dirigente n. 1263 del 28/06/2021, ha attivato il controllo a campione degli interventi soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), delle comunicazioni inizio lavori (C.I.L.), comunicazioni inizio lavori asseverate (C.I.L.A.) e delle pratiche di deposito ai sensi dell’art. 16 del...

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Regione Toscana - “Approvazione del modulo unico regionale per la…

Regione Toscana - “Approvazione del modulo unico regionale per la presentazione della Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA-Superbonus) per gli interventi di cui all’art. 119 del D.L. n. 34 del 2020".

La Regione Toscana comunica l'approvazione del modulo unico regionale per la presentazione della Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA-Superbonus) per gli interventi di cui all’art. 119 del D.L. n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Scarica la comunicazione Scarica l'allegato A Scarica l'allegato B...

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CNG - Attività finalizzate alla migrazione dei sistemi informatici del…

CNG - Attività finalizzate alla migrazione dei sistemi informatici del Catasto verso la piattaforma SIT

Il Collegio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati inoltra la circolare dell'Agenzia delle Entrate relativa all' attivazione degli Uffici Provinciali del Territorio per le attività finalizzate alla migrazione dei sistemi informatici del Catasto verso la piattaforma SIT. Scarica la comunicazione

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CNG - inPa Portale del Reclutamento – aggiornamenti su bandi…

CNG - inPa Portale del Reclutamento – aggiornamenti su bandi e operatività

Il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati inoltra la comunicazione relativa alle opportunità offerte ai professionisti dal portale inPa (Portale del Reclutamento), inaugurato un mese fa. Scarica la comunicazione

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D.P.R. 16 aprile 2013 n° 74

Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74
Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192
(G.U. n. 149 del 27 giugno 2013)

Art. 1. Ambito di intervento e finalità

1. Il presente decreto definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, nonché i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti di climatizzazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di seguito denominato: "decreto legislativo".

2. I criteri generali di cui al comma 1 si applicano all'edilizia pubblica e privata.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'articolo 2, comma 1, e nell'Allegato A del decreto legislativo.

Art. 3. Valori massimi della temperatura ambiente

1. Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:

    a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
    b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

2. Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare, non deve essere minore di 26°C - 2°C di tolleranza per tutti gli edifici.

3. Il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti entro i limiti fissati ai commi 1 e 2 è ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia.

4. Gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, sono esclusi dal rispetto dei commi 1 e 2, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti. Per gli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, per le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, le autorità comunali possono concedere deroghe motivate ai limiti di temperatura dell'aria negli ambienti di cui ai commi 1 e 2, qualora elementi oggettivi o esigenze legati alla specifica destinazione d'uso giustifichino temperature diverse di detti valori.

5. Per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, le autorità comunali possono concedere deroghe ai limiti di temperatura dell'aria negli ambienti di cui ai commi 1 e 2, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

    a) le esigenze tecnologiche o di produzione richiedano temperature diverse dai valori limite;
    b) l'energia termica per la climatizzazione estiva e invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo.

Art. 4. Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale

1. Gli impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti invernali sono condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non siano superati i valori massimi di temperatura indicati all'articolo 3 del presente decreto.

2. L'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito con i seguenti limiti relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione, articolata anche in due o più sezioni:

    a) Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;
    b) Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;
    c) Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
    d) Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;
    e) Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
    f) Zona F: nessuna limitazione.

3. Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.

4. La durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano:

    a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
    b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
    c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
    d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
    e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione, non si applicano nei seguenti casi:

    a) edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
    b) impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;
    c) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;
    d) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 5, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
    e) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2 del presente articolo;
    f) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore;
    g) impianti termici per singole unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell'utente;
    h) impianti termici condotti mediante "contratti di servizio energia" ove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal presente regolamento, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti consentita dai commi 2 e 3, ad attenuare la potenza erogata dall'impianto nei limiti indicati alla lettera e).

7. Presso ogni impianto termico al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate, il proprietario o l'amministratore espongono una tabella contenente:

    a) l'indicazione del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico e dell'orario di attivazione giornaliera prescelto;
    b) le generalità e il recapito del responsabile dell'impianto termico;
    c) il codice dell'impianto assegnato dal Catasto territoriale degli impianti termici istituito dalla Regione o Provincia autonoma ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera a).

Art. 5. Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili.

2. I sindaci assicurano l'immediata informazione alla popolazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1.

Art. 6. Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva.

1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto, che può delegarle ad un terzo. La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attività degli impianti.

2. In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega di cui al comma 1 non può essere rilasciata, salvo che nell'atto di delega sia espressamente conferito l'incarico di procedere alla loro messa a norma. Il delegante deve porre in essere ogni atto, fatto o comportamento necessario affinché il terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire la copertura finanziaria per l'esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati. Negli edifici in cui sia instaurato un regime di condominio, la predetta garanzia è fornita attraverso apposita delibera dell'assemblea dei condomini. In tale ipotesi la responsabilità degli impianti resta in carico al delegante, fino alla comunicazione dell'avvenuto completamento degli interventi necessari da inviarsi per iscritto da parte del delegato al delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori.

3. Il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile rispondono del mancato rispetto delle norme relative all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente. L'atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, anche come destinatario delle sanzioni amministrative, applicabili ai sensi dell'articolo 11, deve essere redatto in forma scritta contestualmente all'atto di delega.

4. Il terzo responsabile, ai fini di cui al comma 3, comunica tempestivamente in forma scritta al delegante l'esigenza di effettuare gli interventi, non previsti al momento dell'atto di delega o richiesti dalle evoluzioni della normativa, indispensabili al corretto funzionamento dell'impianto termico affidatogli e alla sua rispondenza alle vigenti prescrizioni normative. Negli edifici in cui vige un regime di condominio il delegante deve espressamente autorizzare con apposita delibera condominiale il terzo responsabile a effettuare i predetti interventi entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra, facendosi carico dei relativi costi. In assenza della delibera condominiale nei detti termini, la delega del terzo responsabile decade automaticamente.

5. Il terzo responsabile informa la Regione o Provincia autonoma competente per territorio, o l'organismo da loro eventualmente delegato:

    a) della delega ricevuta, entro dieci giorni lavorativi;
    b) della eventuale revoca dell'incarico o rinuncia allo stesso, entro due giorni lavorativi;
    c) della decadenza di cui al comma 4, entro i due successivi giorni lavorativi, nonché le eventuali variazioni sia della consistenza che della titolarità dell'impianto.

6. Il terzo responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto o all'affidamento di alcune attività di sua competenza, fermo restando il rispetto del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, per le sole attività di manutenzione, e la propria diretta responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1667 e seguenti del codice civile.

7. Il ruolo di terzo responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di venditore di energia per il medesimo impianto, e con le società a qualsiasi titolo legate al ruolo di venditore, in qualità di partecipate o controllate o associate in ATI o aventi stessa partecipazione proprietaria o aventi in essere un contratto di collaborazione, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto di servizio energia, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, in cui la remunerazione del servizio fornito non sia riconducibile alla quantità di combustibile o di energia fornita, ma misurabile in base a precisi parametri oggettivi preventivamente concordati. Nel contratto di servizio energia deve essere riportata esplicitamente la conformità alle disposizioni del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.

8. Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del d.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28.

Art. 7. Controllo e manutenzione degli impianti termici

1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente.

2. Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.

3. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

4. Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:

    a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
    b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate.

5. Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un "Libretto di impianto per la climatizzazione". In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unità immobiliare i libretti di impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.

6. I modelli dei libretti di impianto di cui al comma 5 e dei rapporti di efficienza energetica di cui all'articolo 8, comma 3, nelle versioni o configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche, sono aggiornati, integrati e caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, entro il 1° luglio 2013, ferma restando la facoltà delle Regioni e Province autonome di apportare ulteriori integrazioni. I predetti rapporti di efficienza energetica prevedono una sezione, sotto forma di check-list, in cui riportare i possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.

Art. 8. Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici

1. In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'articolo 7 su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:

    a) il sottosistema di generazione come definito nell'Allegato A del decreto legislativo;
    b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
    c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.

2. Le operazioni di cui al comma 1 sono effettuate secondo i rispettivi rapporti di controllo di efficienza energetica, come individuati all'Allegato A del presente decreto.

3. I controlli di efficienza energetica di cui ai commi 1 e 2 devono essere inoltre realizzati:

    a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
    b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
    c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.

4. Il successivo controllo deve essere effettuato entro i termini previsti a far data dalla effettuazione dei controlli di cui al comma 3.

5. Al termine delle operazioni di controllo, l'operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica, come indicato nell'Allegato A del presente decreto. Una copia del Rapporto è rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti di cui al comma 5 dell'articolo 7; una copia è trasmessa a cura del manutentore o terzo responsabile all'indirizzo indicato dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, con la cadenza indicata all'Allegato A del presente decreto. Al fine di garantire il costante aggiornamento del catasto, la trasmissione alle Regioni o Province autonome deve essere eseguita prioritariamente con strumenti informatici. Restano ferme le sanzioni di cui all'articolo 11 in caso di non ottemperanza da parte dell'operatore che effettua il controllo.

6. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare del generatore di calore nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell'Allegato B del presente decreto.

7. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati nell'Allegato B del presente decreto, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 180 giorni solari a partire dalla data del controllo. Ove il responsabile si avvalga della facoltà di richiedere, a sue spese, un'ulteriore verifica da parte dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, tale scadenza viene sospesa fino all'ottenimento delle definitive risultanze di tale verifica.

8. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli fissati nell'Allegato B del presente decreto sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo, di cui all'articolo 4, comma 6, lettera e).

9. Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica siano inferiori del 15 per cento rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5 per cento. Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa.

10. Le unità cogenerative per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica non rientrano nelle tolleranze definite dal fabbricante devono essere riportate alla situazione iniziale, secondo il piano di manutenzione definito dal fabbricante.

Art. 9. Ispezioni sugli impianti termici

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo, le autorità competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza.

2. Le ispezioni si effettuano su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW. L'ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio, in riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.

3. I risultati delle ispezioni sono allegati al libretto di impianto di cui all'articolo 7, comma 5.

4. Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell'ispezione.

5. In caso di affidamento a organismi esterni delle attività di cui al comma 1, questi devono comunque soddisfare i requisiti minimi di cui all'Allegato C del presente decreto.

6. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 15, l'Unità tecnica per l'efficienza energetica dell'Enea (ENEA-UTEE) fornisce alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché alle autorità competenti e agli organismi esterni che ne facciano richiesta, supporto nelle attività di formazione e qualificazione del personale incaricato degli accertamenti e ispezioni degli impianti termici di cui al presente articolo.

7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze territoriali, ed eventualmente attraverso gli organismi da esse delegati, assolvono i compiti di cui al presente articolo, accertano la rispondenza alle norme contenute nel presente provvedimento degli impianti termici presenti nel territorio di competenza e, nell'ambito della propria autonomia, con provvedimento reso noto alle popolazioni interessate, stabiliscono le modalità per l'acquisizione dei dati necessari alla costituzione di un sistema informativo relativo agli impianti termici e allo svolgimento dei propri compiti.

8. Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano o l'organismo incaricato provvedono all'accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti e, qualora ne rilevino la necessità, si attivano presso i responsabili degli impianti affinché questi ultimi procedano agli adeguamenti eventualmente necessari.

9. Ai fini degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri e priorità:

    a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità;
    b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni;
    c) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni due anni;
    d) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
    e) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
    f) gli impianti, di cui all'articolo 8, comma 7, per i quali dai rapporti di controllo dell'efficienza energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell'Allegato B del presente decreto.

10. Entro il 31 dicembre 2014, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano predispongono e trasmettono al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza, con particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni effettuate nell'ultimo biennio. La relazione è aggiornata con frequenza biennale. Convenzionalmente il periodo di riferimento della stagione termica è fissato come inizio al primo agosto di ogni anno e termine al 31 luglio dell'anno successivo.

Art. 10. Competenze delle Regioni e delle Province autonome

1. Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo e nel rispetto del principio di sussidiarietà, le disposizioni del presente decreto si applicano ai territori per i quali le Regioni o le Province autonome non abbiano ancora adottato propri provvedimenti di applicazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, e comunque fino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente articolo.

2. Al fine di garantire un'applicazione omogenea sull'intero territorio nazionale dei principi fondamentali della direttiva 2002/91/CE e del decreto legislativo, le Regioni e le Province autonome provvedono affinché sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del presente decreto, assumendoli come riferimento minimo inderogabile.

3. Nel disciplinare la materia, le Regioni e le Province autonome, tenendo conto delle peculiarità del territorio, del parco edilizio e impiantistico esistente, delle valutazioni tecnico-economiche concernenti i costi di costruzione e di gestione degli edifici, delle specificità ambientali, del contesto socio-economico e di un corretto rapporto costi-benefici per i cittadini, possono:

    a) individuare le modalità più opportune per garantire il corretto esercizio degli impianti termici e più efficaci per lo svolgimento delle previste attività di controllo, accertamento e ispezione, anche:

        1) ampliando il campo delle potenze degli impianti su cui eseguire gli interventi di controllo e le ispezioni, con particolare attenzione agli impianti a combustibile solido;
        2) fissando requisiti minimi di efficienza energetica degli impianti termici, migliorativi rispetto a quelli previsti dal presente decreto;
        3) differenziando le modalità e la cadenza della trasmissione dei rapporti di efficienza energetica di cui all'articolo 8, comma 5;

    b) istituire un sistema di accreditamento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di certificazione energetica degli edifici, promuovendo programmi per la loro qualificazione e formazione professionale, tenendo conto dei requisiti minimi previsti dal presente decreto e nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi;
    c) assicurare la copertura dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici, nonché per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi, mediante la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti, da articolare in base alla potenza degli impianti, secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale.

4. Le Regioni e le Province autonome, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, provvedono a:

    a) istituire un catasto territoriale degli impianti termici, anche in collaborazione con gli Enti locali e accessibile agli stessi, stabilendo contestualmente gli obblighi di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo, per i responsabili degli impianti e per i distributori di combustibile;
    b) predisporre e gestire il catasto territoriale degli impianti termici e quello relativo agli attestati di prestazione energetica, favorendo la loro interconnessione;
    c) promuovere programmi per la qualificazione e aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici nonché avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione;
    d) promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini.

1. Ai fini di cui al comma 2, le Regioni e le Province autonome che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano già provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici, provvedono ad adeguare le disposizioni adottate alle previsioni del presente decreto.

Art. 11. Sanzioni

1. In relazione agli adempimenti di cui al presente decreto vigono le sanzioni previste dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo, a carico di proprietario, conduttore, amministratore di condominio e terzo responsabile, e comma 6, a carico dell'operatore incaricato del controllo e manutenzione.

Art. 12. Abrogazioni

1. E' abrogato l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59.

2. Sono abrogati l'allegato I ed i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412:

    a) articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4;
    b) articolo 9;
    c) articolo 10;
    d) articolo 11, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13 e 17.

Art. 13. Copertura finanziaria

1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Allegato A - (articolo 8, commi 1, 2 e 5)

PERIODICITA' DEI CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA SU IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE DI POTENZA TERMICA UTILE MAGGIORI DI 10 kW E SU IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA DI POTENZA TERMICA UTILE NOMINALE MAGGIORE DI 12 kW

Tipologia impianto
    

Alimentazione
    Potenza termica (1) in Kw     Cadenza controlli di efficienza energetica (anni)     

Rapporto controllo di efficienza energetica

Impianti con generatore di calore a fiamma
    

alimentati a combustibile liquido o solido
    10 < P < 100     2     Rapporto tipo
1
P => 100     1

generatori alimentati a gas, metano o GPL
    

10 < P < 100
    4     

Rapporto tipo
1

P => 100
    2

Impianti con macchine frigorifere / pompe di calore
    

macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta
    12 < P 100     4     

Rapporto tipo
2
P => 100     2

Pompe di calore a compressione di vapore alimentate con motore endotermico
    P => 12     4     Rapporto tipo
2

Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica
    P => 12     2     Rapporto tipo
2

Impianti alimentati da teleriscaldamento
    

Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza
    P > 10     4     Rapporto tipo
3

Impianti cogenerativi
    

Microgenerazione
    Pel < 50     4     Rapporto tipo
4

Unità cogenerative
    Per => 50     2     Rapporto tipo
4

P - Potenza termica utile nominale
Pel - Potenza elettrica nominale

(1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto
(2) I rapporti di controllo di efficienza energetica, nelle versioni o configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche sono emanati, aggiornati e caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, con decreto del ministero dello sviluppo economico entro il 1° gennaio 2013, come previsto all'articolo 7, comma 6.

Allegato B - (articolo 8, commi 6, 7 e 8)

VALORI MINIMI CONSENTITI DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE
Tipologie di generatori di calore     Data di installazione     Valore minimo consentito del
rendimento di combustione (%)
Generatore di calore (tutti)     prima del 29 ottobre 1993     82 + 2 log Pn
Generatore di calore (tutti)     dal 29 ottobre 1993 al 31 dicembre 1997     84 + 2 log Pn
Generatore di calore standard     dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005     82 + 2 log Pn
Generatore di calore a bassa temperatura     dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005     87,5 + 1,5 log Pn
Generatore di calore a gas a condensazione     dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005     91 + 1 log Pn
Generatore di calore a gas a condensazione     dall'8 ottobre 2005     89 + 2 log Pn
Generatore di calore (tutti, salvo generatore di calore a gas a condensazione)     dall'8 ottobre 2005     87 + 2 log Pn
Generatori ad aria calda     prima del 29 ottobre 1993     77 + 2 log Pn
Generatori ad aria calda     dopo il 29 ottobre 1993     80 + 2 log Pn

log Pn: logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW
Per valori di Pn superiori a 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW

Allegato C - (Articolo 9, comma 5)

REQUISITI MINIMI, PROFESSIONALI E DI INDIPENDENZA, DEGLI ORGANISMI ESTERNI INCARICATI DELLE ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI.

1. Per "organismo esterno", ai fini del presente decreto, si intende un soggetto individuato dalla Regione o Provincia autonoma, in eventuale coordinamento con gli enti locali, per la realizzazione del sistema delle ispezioni.

2. Deve essere garantita l'indipendenza dell'organismo esterno e del personale incaricato ad eseguire le ispezioni degli impianti termici. In particolare si deve garantire che non ci siano interessi di natura economica (o rapporti), diretti o indiretti, con imprese di manutenzione e installazione di impianti termici e imprese di fabbricazione o fornitura di apparecchi o componenti per impianti termici.

3. L'organismo esterno e il personale incaricato di eseguire le ispezioni non devono aver partecipato alla progettazione, installazione, esercizio e manutenzione dell'impianto ispezionato.

4. L'organismo esterno e il personale incaricato di eseguire le ispezioni, non possono essere venditori di energia per impianti termici, né i mandatari di uno di questi.

5. L'organismo esterno deve eseguire le operazioni di ispezione con la massima professionalità e competenza tecnica.

6. L'organismo esterno deve disporre delle risorse tecniche, logistiche e umane per effettuare a regola d'arte il numero di ispezioni assegnate nei tempi previsti.

7. Il personale incaricato di eseguire le ispezioni, deve possedere i requisiti seguenti:

    a) una formazione tecnica e professionale di base, almeno equivalente a quella prevista dalle lettere a) e b) di cui all'art. 4 comma 1 DM 37/08, relativa alla tipologia di impianto da ispezionare;
    b) la conoscenza della legislazione e delle norme relative agli impianti da ispezionare e una pratica sufficiente di tali ispezioni;
    c) la competenza richiesta per redigere il rapporto di ispezione in tutti i suoi contenuti.

8. Deve essere garantito il continuo aggiornamento professionale, in funzione dell'evoluzione della tecnica, della normazione e della legislazione, anche attraverso la frequenza obbligatoria di appositi corsi o seminari.

9. Se l'organismo esterno è un'impresa privata o un libero professionista deve sottoscrivere un'adeguata assicurazione di responsabilità civile.

10. Il personale dell'organismo esterno è vincolato dal segreto professionale.

11. Le Regioni e le Province autonome, dopo eventuale riqualificazione professionale, possono incaricare di eseguire gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti termici personale che abbia maturato esperienza significativa per conto delle loro Amministrazioni, o presso enti e organismi da essi delegati, nell'attuazione della precedente normativa per le ispezioni degli impianti termici in materia di efficienza energetica.

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