Mediazione
Che cos'è la mediazione
La Mediazione è un istituto giuridico previsto dall'Unione Europea con la direttiva 2008/52/CE, che l'Italia ha receptio con il D.lgs 4 marzo 2010 n° 28. Questo istituto prevede la composizione dei conflitti attraverso la procedura di mediazione che prevede l'intervento di un soggetto terzo, il mediatore, professionale e qualificato. La sua funzione è quella di aiutare ed assistere le parti in conflitto ad addivenire ad un accord amichevole e nella definizione della proposta di accordo lasciando, comunque, alle parti il controllo sul contenuto dello stesso. Il Mediatore è e deve essere un facilitatore della comunicazione, gestendo esclusivamente i tempi e le fasi della mediazione.
La conciliazione, spesso confusa con la mediazione, è solo il risultato finale dell'attività di mediazione svolta.
Benché il mediatore si debba attenere a tecniche "rigide", quali l'imparzialità, il rispetto dei tempi e dell'ascolto, la procedura assume il suo potere dall'informalità che, rispetto a quella giudiziale, consente alle parti di esprimere i propri risentimenti e le prorie richieste liberamente, senza vincoli procedurali.
Gli altri aspetti positivi della procedura di mediazione sono la rapidità della procedura, i costi molto ridotti rispetto alla procedura giudiziale ed infine, se non viene raggiunto un accordo, la possibilità di poter comunque ricorrere a quest'ultima.
Tipologie di mediazione
Mediazione facoltativa
La mediazione facoltativa si ha quando condizioni favorevoli permettono alle parti di ricorrervi volontariamente, con l'intento di addivenire ad una soluzione soddisfacente per tutte le parti coinvolte. In questo caso le parti possono liberamente prospettare le soluzioni ritenute più idonee ad entrambe, abbandonare la procedura, fissare o meno i termini per un accordo ed eventualmente sottoscriverlo.
Mediazione delegata o giudiziale
La mediazione delegata o giudiziale si ha quando, rispetto alla fase del giudizio, alla disponibilità delle parti oppure per la natura stessa della causa, il giudice formula l'invito di esperire un tentativo di mediazione. Nel caso di adesione di tutte le parti può essere avviata la procedura che deve concludersi entro 4 mesi. All'accettazione del tentativo di mediazione il giudice concede il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda all'organismo e rinvia la causa dopo la scadenza del termine entro il quale deve concludersi la procedura (4 mesi).
Mediazione obbligata
La mediazione obbligata si ha quando la procedura è prevista dalla legge oppure perche la stessa era prevista in un contratto sottoscritto dalle parti.
Organismo di mediazione del Collegio dei Geometri
Presso il Collegio vi è una sezione operativa dell'organismo di mediazione GEO.C.A.M., iscritto nell'elenco degli organismi di mediazione accreditati presso il Ministero della Giustizia. Nella sezione operano Geometri iscritti all'albo, specificatamente formati a svolgere tale compito.
Per ogni informazione in merito è necessario rivolgersi alla Segreteria del Collegio, mediante la quale poter contattare uno dei responsabili della sezione.