Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Pistoia
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Agenzia delle Entrate - Ripresa notifica atti accertamento e comunicazioni.…

Agenzia delle Entrate - Ripresa notifica atti accertamento e comunicazioni. Raccomandazioni sulle modalità di interazione con gli Uffici Provinciali.

L'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Pistoia comunica la ripresa dell’invio degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, e delle notificazioni inerenti le attività dell’Ufficio Provinciale-Territorio e rinnova le raccomandazioni sulle corrette modalità di interazione con gli uffici preposti. Scarica la comunicazione

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CNG - Obbligatorietà della predisposizione dell'Elaborato Planimetrico nella presentazione di…

CNG - Obbligatorietà della predisposizione dell'Elaborato Planimetrico nella presentazione di variazione ex art. 20 R.D.L. n. 652 del 1939

Il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati trasmette la nota dell'Agenzia delle Entrate (Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare) che riporta utili chiarimenti sul tema dell'obbligatorietà della predisposizione dell'Elaborato Planimetrico nella presentazione di variazione (ex art. 20 R.D.L. n. 652 del 1939). Scarica la comunicazione

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Agenzia delle Entrate - Nuovo modello di accoglienza presso l’ufficio…

Agenzia delle Entrate - Nuovo modello di accoglienza presso l’ufficio Provinciale del Territorio dal 1° febbraio 2021

L'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Pistoia comunica le modalità di accesso ai vari servizi a partire dal 1° febbraio 2021. Scarica la comunicazione

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CNG - AUTORIMESSE - requisiti antincendio per autorimesse con superficie…

CNG - AUTORIMESSE - requisiti antincendio per autorimesse con superficie non superiore a 300 m² e requisiti di architettura tecnica per la costruzione.

Il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati trasmette la nota DCPREV prot. n. 17496 del18 dicembre 2020 riguardante i requisiti antincendio per autorimesse con superficie non superiore a 300 m² e i requisiti di architettura tecnica per la costruzione. Si tratta di una linea di indirizzo, nata dalla collaborazione tra...

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Borgo a Buggiano - Variante al Piano di Recupero Monastero…

Borgo a Buggiano - Variante al Piano di Recupero Monastero Santa Scolastica Buggiano Castello

Il Comune di Borgo a Buggiano informa che l' Amministrazione sta procedendo alla formazione della variante al Piano di Recupero, già in corso di realizzazione, che interessa l'antico complesso edilizio denominato “ex Monastero di S. Scolastica”, ubicato nel centro storico di Buggiano Castello, il cui ambito territoriale risulta essere sottoposto...

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Comune di Pistoia - Modalita’ di trasmissione delle pratiche edilizie…

Comune di Pistoia - Modalita’ di trasmissione delle pratiche edilizie allo sportello unico per l’edilizia (SUE) del Comune di pistoia.

Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Pistoia inoltra le istruzioni del Comune di Pistoia in merito alle disposizioni di trasmissione delle pratiche edilizie allo sportello unico per l’edilizia (SUE). Le nuove modalità, che entreranno in vigore a partire dal 15 Marzo 2021, prevedono che tutte le pratiche per...

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Selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo…

Selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo determinato e part-time di n. 1 assistente amministrativo/contabile, categoria “B”, posizione economica “B1”, CCNL comparto funzioni centrali – enti pubblici non economici - Esito finale

Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Pistoia comunica l'esito finale della selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo determinato e part-time, per 12 mesi, di n. 1 assistente amministrativo/contabile, categoria “B”, posizione economica “B1”, CCNL comparto funzioni centrali – enti pubblici non economici. Scarica la comunicazione

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Regione Toscana - Sentenza della Corte Costituzionale n.2 del 13/01/2021…

Regione Toscana - Sentenza della Corte Costituzionale n.2 del 13/01/2021 - Comunicazione

La Regione Toscana inoltra la sentenza della Corte Costituzionale n.2 del 13 gennaio 2021,pubblicata sulla G.U. n.3 del 20/01/2021, nella quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo il comma 5dell’art. 30 della legge regionale toscana n. 69 del 22 novembre 2019, che ha introdotto il comma 2 ternell’art. 134 della legge...

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CNG - Attribuzione CFP

CNG - Attribuzione CFP

Il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati comunica che a decorrere dal 1° gennaio 2022 i professionisti potranno al 31 gennaio di ogni anno produrre, tramite il SINF, la domanda di riconoscimento dei crediti relativi agli eventi svoltisi l'anno precedente. La nuova regola impone ai Collegi, per ovviare alle...

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Agenzia delle Entrate - Gestione del servizio di rilascio degli…

Agenzia delle Entrate - Gestione del servizio di rilascio degli estratti di mappa ad uso aggiornamento.

L'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Pistoia, comunica che, in attuazione della normativa emanata relativa alla pandemia, gli estratti di mappa ad uso aggiornamento in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, e non ancora utilizzati per la predisposizione...

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CNG - Adesione ai servizi catastali AdE: le agevolazioni offerte…

CNG - Adesione ai servizi catastali AdE: le agevolazioni offerte da GEOWEB

Il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati, nell'evidenziare che dal 1° gennaio 2021 non è più possibile effettuare versamenti tramite la funzione "versamento on line tramite porta dei pagamenti di Poste Italiane", per la costituzione o il reintegro del castelletto unico nazionale e altre tipologie di pagamenti, ricorda che...

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CNG - Implementazione modalità consultazione telematica planimetrie catastali

CNG - Implementazione modalità consultazione telematica planimetrie catastali

Il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati comunica le nuove modalità di consultazione telematica delle planimetrie catastali da parte dei pubblici ufficiali incaricati della stipula di atti immobiliari e dei professionisti abilitati alla presentazione della domanda telematica degli atti di aggiornamento catastale. Scarica la comunicazione

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Elenco risultati delle prove orali dell’esame di Abilitazione all’esercizio della…

Elenco risultati delle prove orali dell’esame di Abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra

Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Pistoia inoltra i risultati delle prove orali dell’esame di abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra, commissione n. 72, Prato-Pistoia. Scarica la lettera di accompagnamento Scarica i risultati della prova orale del 23 febbraio 2021 Scarica i risultati della prova orale del...

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Provincia di Pistoia - REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA…

Provincia di Pistoia - REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL’ ELENCO DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA

La Provincia di Pistoia comunica la pubblicazione del regolamento per la formazione e la gestione dell'elenco dei Professionisti per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e ad altri servizi tecnici di importo stimato inferiore ai 100 mila euro. Scarica il regolamento

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Cassa Geometri - Risposte ai quesiti a seguito della sentenza…

Cassa Geometri - Risposte ai quesiti a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n° 4568/2021

La Cassa Geometri inoltra le risposte alle domande pervenute da parte di molti professionisti, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione 4568/2021, che chiedono se l'iscrizione all'Albo comporti l'obbligarietà di iscrizione alla Cassa e del versamento della contribuzione minima anche in assenza dell'esercizio della professione. Scarica la comunicazione

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Cng - Sito web Superbonus 110%

Cng - Sito web Superbonus 110%

Il collegio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati comunica che  è online e liberamente accessibile il sito web progettato dal Consiglio Nazionale per accogliere e aggiornare in tempo reale i documenti utili a verificare la possibilità di accesso al Superbonus 110%, l’agevolazione fiscale prevista dal decreto “Rilancio” (art. 119). Scarica la comunicazione

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Cassa Geometri - Modifiche impostazioni Posta Certificata

Cassa Geometri - Modifiche  impostazioni Posta Certificata

Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Pistoia comunica che, a seguito della nuova convenzione siglata tra Cassa Geometri e la Società Namirial per la gestione della casella di posta certificata geopec.it , è necessario seguire le istruzioni inviate ad ogni Iscritto dalla stessa Cassa Geometri per continuare ad...

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CNG - Consultazione pubblica sulla parità di genere

CNG - Consultazione pubblica sulla parità di genere

Il CNG invita alla compilazione del questionario che il CNEL, Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, ha predisposto on line per una consultazione pubblica sulla Parità di genere indirizzata a tutti i cittadini, con particolare riferimento alle nuove generazioni e ai soggetti aderenti alle associazioni del mondo del lavoro rappresentate al suo...

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Cassa Geometri - Aggiornamenti sul Decreto Sostegni

Cassa Geometri - Aggiornamenti sul Decreto Sostegni

La Cassa Geometri informa che è disponibile sul sito istituzionale una sezione informativa sul Decreto Sostegni e sulle misure di interesse per la categoria. Tale sezione è accessibile a questo link.

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Borgo a Buggiano - Procedure per la trasmissione di pratiche…

Borgo a Buggiano - Procedure per la trasmissione di pratiche urbanistiche, edilizie ed ambientali di competenza del settore territorio e ambiente mediante procedure telematiche.

Il Comune di Borgo a Buggiano inoltra le procedure per la trasmissione di pratiche urbanistiche, edilizie ed ambientali di competenza del settore territorio e ambiente, approvate con determina del 1° aprile 2021. Scarica la comunicazione

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Articolo "Le tolleranze costruttive" pubblicato sulla rivista nazionale "l'Uffico Tecnico"…

Articolo "Le tolleranze costruttive" pubblicato sulla rivista nazionale "l'Uffico Tecnico" edizione Maggioli - circolare ministeriale n. 4-2021

Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Pistoia inoltra il materiale trasmesso dal Claudio Geom. Belcari riguardante un articolo pubblicato sulla rivista nazionale "l'Uffico Tecnico" edizione Maggioli dal titolo: " Le tolleranze costruttive". Il Geom. Belcari trasmette inoltre materiale relativo alla recente circolare ministeriale n. 4/2021, con una slide di...

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Cassa Geometri - Polizza sanitaria integrativa

Cassa Geometri - Polizza sanitaria integrativa

La Cassa Geometri comunica che dal 16 aprile 2020 si è rinnovata la Polizza Sanitaria Integrativa offerta gratuitamente agli Iscritti con significative migliorie rispetto alla precedente. Scarica la comunicazione

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CNG - Polizza marsh rc asseveratori superbonus 110%

CNG - Polizza marsh rc asseveratori superbonus 110%

Il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati comunica che, per quanto riguarda la Polizza marsh rc asseveratori superbonus 110%, a seguito delle richieste di precisazione, la compagnia AIG Europe SA ha modificato l’oggetto della copertura inserendo clausola di salvaguardia per assenza di competenze e che la scadenza della polizza...

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Comune di Signa - Avvio del Portale Telematico Pratiche Edilizie…

Comune di Signa - Avvio del Portale Telematico Pratiche Edilizie ONLINE del Comune di Signa

Il Comune di Signa comunica il definitivo avvio, dal 31 marzo 2021, del portale pratiche edilizie online, accessibile dal sito istituzionale dedicato del Comune. Scarica la comunicazione  

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Comune di Uzzano - Nuovi oneri - nuove oblazioni per…

Comune di Uzzano - Nuovi oneri - nuove oblazioni per accertamenti o SCIA in sanatoria

Il Comune di Uzzano comunica che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 9 aprile 2021, sono entrati in vigore in nuovi oneri di urbanizzazione ed il relativo costo di costruzione a seguito degli aggiornamenti e adeguamenti ISTAT.Sono inoltre state approvate le nuove OBLAZIONI per gli Accertamenti di Conformità...

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Agenzia delle Entrate - Nuovo modello di accoglienza presso l'Ufficio…

Agenzia delle Entrate - Nuovo modello di accoglienza presso l'Ufficio Provinciale del Territorio dal 3 maggio 2021

L'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Pistoia comunica le nuove modalità di accesso ai servizi erogati a partire dal 3 maggio 2021, avvertendo che gli orari potranno modificarsi a seguito dell'evolversi della situazione epidemiologica. Scarica l'allegato

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Firenze - Raccolta fondi a favore della famiglia del Geom.…

Firenze - Raccolta fondi a favore della famiglia del Geom. Massimiliano Piani

Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Pistoia inoltra la richiesta pervenuta da parte del Presidente del Collegio di Firenze, Geom. Stefano Nicolodi: "Carissime e Carisssimi, come amici e colleghi di Massimiliano Piani, recentemente scomparso perchè un pirata della strada lo ha investito e non lo ha nemmeno soccorso, abbiamo...

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Cassa Geometri - Rinnovo del Comitato Delegati Cassa - Proclamazione…

Cassa Geometri - Rinnovo del Comitato Delegati Cassa - Proclamazione degli eletti

La Cassa Geometri comunica l'esito delle votazioni per il rinnovo del Comitato Delegati Cassa e trasmette il provvedimento di proclamazione degli eletti. Scarica la comunicazione Scarica il provvedimento di proclamazione

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Comune di Montecatini Terme - Orari e modalità di ricevimento…

Comune di Montecatini Terme - Orari e modalità di ricevimento dei tecnici e di accesso agli atti del Settore Edilizia Privata

Il Comune di Montecatini Terme comunica i nuovi orari e le modalità di ricevimento dei tecnici e di accesso agli atti del Settore Edilizia Privata a partire dal 10 maggio 2021: previo appuntamento:Geom. Dami Mariangela – tel: 0572918231 - mail: m.dami@mct.itricevimento in presenza il martedì dalle ore 9,00 alle ore 13.00...

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Agenzia delle Entrate - Approvazione automatica degli atti di aggiornamento…

Agenzia delle Entrate - Approvazione automatica degli atti di aggiornamento del Catasto Terreni con contestuale aggiornamento della mappa e dell’archivio censuario. Rilascio della versione 10.6.2. della procedura Pregeo 10.

L'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Pistoia - Territorio comunica che accendendo al sito dell’Agenzia alla pagina dedicata è possibile scaricare la nuova versione 10.6.2. della procedura Pregeo 10 per l'aggiornamento del CatastoTerreni con contestuale aggiornamento della mappa e dell’archivio censuario. Scarica la comunicazione

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Tribunale di Pistoia - Protocollo d'Intesa tra Tribunale di Pistoia…

Tribunale di Pistoia - Protocollo d'Intesa tra Tribunale di Pistoia - Uff. Esecuzioni Immobiliari e Fallimentare ed Ordini e Collegi professionali

Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Pistoia inoltra il Protocollo d'intesa, siglato tra l'Ufficio Esecuzioni immobiliari e fallimentare e gli Ordini e Collegi professionali, riguardante le modalità di richiesta di liquidazione degli onorari spettanti agli esperti stimatori dei beni immobili e le modalità operative di gestione delle attività...

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Cassa Geometri - Modello DF-RED - Attivazione procedura on line

Cassa Geometri - Modello DF-RED - Attivazione procedura on line

La Cassa Geometri comunica che da oggi, 7 giugno 2021, fino al 30 settembre, è on line e a disposizione dei pensionati la procedura per la compilazione e la trasmissione del modello DF-RED 2021. La Cassa ricorda che la compilazione del modello DF-RED, oltre che obbligatoria, è indispensabile per la verifica...

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Cng - Regolamento per la formazione professionale continua

Cng - Regolamento per la formazione professionale continua

Il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati inoltra il nuovo regolamento per la formazione obbligatoria continua pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia nr 10 del 31 maggio 2021. L'articolato è reperibile anche sul sito istituzionale. Scarica la comunicazione con il nuovo regolamento

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Cassa Geometri - Nuovo Consiglio di Amministrazione quadriennio 2021/2025

Cassa Geometri - Nuovo Consiglio di Amministrazione quadriennio 2021/2025

La Cassa Geometri comunica che, nella seduta del 25 maggio 2021, è stato eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione che resterà in carica fino al 2025. Il nuovo CdA ha provveduto, il 7 giugno, a eleggere Presidente e Giunta Esecutiva: Geom. Diego Buono - Presidente Geom. Renato Ferrari - Vice Presidente Geom. Carlo Cecchetelli...

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Cassa Geometri - Reddito di ultima istanza in favore dei…

Cassa Geometri - Reddito di ultima istanza in favore dei professionisti con assegno invalidità

La Cassa Geometri comunica che l'art. 37 del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73 (pubblicato in GU, Serie Generale, del 25 maggio 2021) ha previsto la riapertura dei termini per la richiesta del cd. reddito di ultima istanza (Art. 44 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito...

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Cassa Geometri - Procalmazione Delegati Cassa a seguito delle dimissioni…

Cassa Geometri - Procalmazione Delegati Cassa a seguito delle dimissioni dei componenti il Comitato dei delegati

La Cassa Geometri comunica i nomi dei Delegati Cassa subentrati al Comitato dei Delegati dimissionario. Scarica la comunicazione

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Problematiche tra gli Iscritti e le Pubbliche Amministrazioni

Problematiche tra gli Iscritti e le Pubbliche Amministrazioni

Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Pistoia inoltra la lettera indirizzata agli Iscritti a fronte delle varie segnalazioni di disservizi ricevute: "Egr. Geometra, accade molto spesso che a questo Collegio si richieda di intervenire per l’insorgere di problematiche e diatribe nei rapporti tra i colleghi e i referenti degli uffici...

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Pacchetto corsi Autocad 2 e 3 D disponibili gratuitamente per…

Pacchetto corsi Autocad 2 e 3 D disponibili gratuitamente per gli Iscritti

Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Pistoia informa di aver acquistato dalla Società Geo Network il pacchetto di corsi Autocad Base 2D e Autocad 3D che saranno disponibili gratuitamente on line per tutti gli Iscritti: Il corso "Il pacchetto comprende sia il corso Autocad Base 2D che il corso Autocad...

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Ambiente&sicurezza del lavoro - Lavori in ambienti confinanti

Ambiente&sicurezza del lavoro - Lavori in ambienti confinanti

Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Pistoia inoltra l'articolo pubblicato sulla rivista ambiente&sicurezza del lavoro, a firma dell'Ing. Massimo Selmi e dell'Ing Fabrizio Vestrucci, Funzionario Dipartimento dei Vigili del Fuoco, sui rischi dei lavori in ambienti confinati e la proposta operativa per un soccorso rapido ed efficace. Scarica l'articolo

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Comune di Altpascio - Apertura portale telematico per presentazione pratiche…

Comune di Altpascio - Apertura portale telematico per presentazione pratiche edilizie

Il Comune di Altopascio comunica che  sta per essere attivato il portale SUE. Si tratta, in particolare, del portale AIDA già in uso per il SUAP, applicato all’edilizia privata, mediante il quale si possono attivare le seguenti procedure edilizie:  -  richiesta di permesso di costruire e varianti  -  SCIA e...

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Comune di Pistoia - Aggiornamento della modalità di trasmissione delle…

Comune di Pistoia - Aggiornamento della modalità di trasmissione delle pratiche edilizie e paesaggistiche tramite Portale SUE

Il Comune di Pistoia comunica che, a partire dal 1° settembre 2021, tutte le pratiche relative ad interventi di competenza dello Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) dovranno essere presentate esclusivamente con modalità telematica, attraverso il “Portale SUE”, e saranno considerate irricevibili tutte le pratiche presentate in formato cartaceo  o inviate...

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Agenzia delle Entrate - Irrogazione della sanzione per ritardata presentazione…

Agenzia delle Entrate - Irrogazione della sanzione per ritardata presentazione delle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione al Catasto Fabbricati – Modifiche al Front-End presentazione dichiarazioni Docfa di Sister

L'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Pistoia - Territorio comunica le modifiche nel Front-End per la presentazione delle dichiarazioni Docfa di Sister resesi necessarie per eventuali irrorazioni della sanzione per ritardata presentazione delle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione al Catasto Fabbricati. Scarica la comunicazione

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Agenzia del Demanio - Vendite immobili dello Stato nelle Regioni…

Agenzia del Demanio - Vendite immobili dello Stato nelle Regioni Toscana e Umbria - Pubblicazione dei bandi di gara

L'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Toscana e Umbria inoltra le pubblicazioni di gara per vendite di immobili dello Stato. La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per il 5 ottobre 2021 alle ore 12. Scarica l' avviso di vendita prot. 2021/1828/RI del 13/07/2021 (immobili ubicati nelleprovince di Livorno e...

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Emergenza incendi provincia di Orestano - Appello del Presidente del…

Emergenza incendi provincia di Orestano - Appello del Presidente del Collegio oristanese Fulvio Deriu

Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Pistoia inoltra l'appello del Geom. Fulvio Deriu, Presidente del Collegio della provincia di Oristano, in questi giorni gravemente colpita da uno degli incendi più devastanti degli ultimi anni: "L'evento catastrofico che ha colpito la Provincia di Oristano, ha determinato immensa paura per gli...

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Esami di Stato di abilitazione all'esercizio della libera professione di…

Esami di Stato di abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra - Sessione 2021

Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Pistoia informa che, in base all'Ordinanza del Ministero dell’Istruzione del 22.07.2021 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 – 4^ serie speciale – del 27.07.2021, è stata indetta la sessione d'esami per l'abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra per l’anno corrente. Gli esami...

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Cassa Geometri - Esonero parziale: attivazione servizio on line e…

Cassa Geometri - Esonero parziale: attivazione servizio on line e ulteriori chiarimenti

La Cassa Geometri comunica che da oggi, 5 agosto 2021, sarà attivato, nell'area riservata del sito web della cassa il servizio on line per la presentazione delle domande per la concessione dell'esonero contributivo. La Cassa chiarisce inoltre che la domanda di esonero deve essere presentata obbligatoriamente prima di presentare la dichiarazione...

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Comune di Pistoia - Istituzione del sorteggio con modalità a…

Comune di Pistoia - Istituzione del sorteggio con modalità a campione delle S.C.I.A., C.I.L.A., C.I.L. e Pratiche di Deposito ai sensi dell’art. 16 del Regolamento Edilizio.

  Il Comune di Pistoia informa che, con Determina del Dirigente n. 1263 del 28/06/2021, ha attivato il controllo a campione degli interventi soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), delle comunicazioni inizio lavori (C.I.L.), comunicazioni inizio lavori asseverate (C.I.L.A.) e delle pratiche di deposito ai sensi dell’art. 16 del...

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Regione Toscana - “Approvazione del modulo unico regionale per la…

Regione Toscana - “Approvazione del modulo unico regionale per la presentazione della Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA-Superbonus) per gli interventi di cui all’art. 119 del D.L. n. 34 del 2020".

La Regione Toscana comunica l'approvazione del modulo unico regionale per la presentazione della Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA-Superbonus) per gli interventi di cui all’art. 119 del D.L. n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Scarica la comunicazione Scarica l'allegato A Scarica l'allegato B...

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CNG - Attività finalizzate alla migrazione dei sistemi informatici del…

CNG - Attività finalizzate alla migrazione dei sistemi informatici del Catasto verso la piattaforma SIT

Il Collegio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati inoltra la circolare dell'Agenzia delle Entrate relativa all' attivazione degli Uffici Provinciali del Territorio per le attività finalizzate alla migrazione dei sistemi informatici del Catasto verso la piattaforma SIT. Scarica la comunicazione

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CNG - inPa Portale del Reclutamento – aggiornamenti su bandi…

CNG - inPa Portale del Reclutamento – aggiornamenti su bandi e operatività

Il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati inoltra la comunicazione relativa alle opportunità offerte ai professionisti dal portale inPa (Portale del Reclutamento), inaugurato un mese fa. Scarica la comunicazione

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Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494

Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza
e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili"
(come modificato dal D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528)
(G.U. n. 13 del 18 gennaio 2000)

Art. 1. Campo di applicazione.

1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a).

2. Le disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, di seguito denominato decreto legislativo n. 626 del 1994, e della vigente legislazione in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro si applicano al settore di cui al comma 1, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel presente decreto legislativo.

3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

    a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
    b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
    c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera ai sensi dell'articolo 23 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
    d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzatura dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;
    e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato.
    e-bis) ai lavori svolti in mare;
    e-ter) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implichino l’allestimento di un cantiere temporaneo o mobile.

Art. 2. Definizioni.

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:

    a) cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili e di ingegneria civili il cui elenco è riportato all'allegato 1;
    b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto;
    c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell’esecuzione dell’opera. Nel caso di appalto di opera pubblica, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento ai sensi dell’articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche;
    d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;
    e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 4;
    f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori: soggetto, diverso dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 5;
    f-bis) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera;
    f-ter) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche.

Art. 3. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori.

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell’opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell’esecuzione del progetto e nell’organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994. Al fine di permettere la pianificazione dell’esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.

2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell’opera, valuta i documenti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b).

3. Nei cantieri in cui à prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione in ognuno dei seguenti casi:

    a) nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno;
    b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell’allegato II.

4. Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10.

4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

5. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, può svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

6. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori; tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere.

7. Il committente o il responsabile dei lavori può sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.

8. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori a un’unica impresa:

    a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l’iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
    b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
    b-bis) chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva;
    b-ter) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attività, il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis). In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.
    [Comma così modificato dall'art. 86, comma 10 D.Lgs. 276/2003, a sua volta modificato dall'art. 20 D.Lgs. 251/2004].

     

Art. 4. Obblighi del coordinatore per la progettazione.

1. Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

    a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 12, comma 1;
    b) predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento Ue 26/05/93. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 31, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato, della sanità e dei lavori pubblici, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro di cui all’articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come sostituito e modificato dal decreto legislativo n. 626 del 1994, in seguito denominata “commissione prevenzione infortuni”, sono definiti i contenuti del fascicolo di cui al comma 1, lettera b).

Art. 5. Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a:

    a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 12 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
    b) verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 12, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
    c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
    d) verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
    e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9, e alle prescrizioni del piano di cui all’articolo 12 e proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornirne idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione provvede a dare comunicazione dell’inadempienza alla Azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro;
    f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

1-bis. Nei casi di cui all’articolo 3, comma 4-bis, il coordinatore per l’esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b).

2. (abrogato)

3. (abrogato)

Art. 6. Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori.

1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori.

2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 4, comma 1, e 5, comma 1, lettera a).

Art. 7. Obblighi dei lavoratori autonomi.

1. I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri:

    a) utilizzano le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del titolo III del decreto legislativo n. 626 del 1994;
    b) utilizzano i dispositivi di protezione individuale conformemente a quanto previsto dal titolo IV del decreto legislativo n. 626 del 1994;
    c) si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

Art. 8. Misure generali di tutela.

1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera, osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:

    a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
    b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
    c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
    d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
    e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
    f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
    g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
    h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

Art. 9. Obblighi dei datori di lavoro.

1. I datori di lavoro:

    a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato IV;
    b) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
    c) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
    c-bis) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f-ter.

2. L’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una uncia impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti, del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 12 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all’articolo 4, commi 1, 2 e 7, e all’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 626 del 1994.

Art. 10. Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.

1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

    a) diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
    b) diploma universitario in ingegneria o architettura nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
    c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'Ispesl, dall'Inail, dall'Istituto italiano di medifica sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.

3. Il contenuto e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato V.

4. L'attestato di cui comma 2 non è richiesto per i dipendenti in servizio presso pubbliche amministrazioni che esplicano nell'ambito delle stesse amministrazioni le funzioni di coordinatore.

5. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami del corso o diploma di laurea, equipollenti ai fini della preparazione conseguita con il corso di cui all'allegato V o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con le medesime caratteristiche di equipollenza.

6. Le spese connesse con l'espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.

7. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.

Art. 11. Notifica preliminare.

1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'Azienda unità sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato III nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

    a) cantieri di cui all'articolo 3, comma 3;
    b) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;
    c) cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 626 del 1994 hanno accesso ai dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

Art. 12. Piano di sicurezza e di coordinamento.

1. Il piano contiene l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese o dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l’utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. In particolare il piano contiene, in relazione alla tipologia del cantiere interessato, i seguenti elementi:

    a) modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
    b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall’ambiente esterno;
    c) servizi igienico-assistenziali;
    d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell’area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;
    e) viabilità principale di cantiere;
    f) impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
    g) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
    h) misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi;
    i) misure generali da adottare contro il rischio di annegamento;
    l) misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall’alto;
    m) misure per assicurare la salubrità dell’aria nei lavori in galleria;
    n) misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;
    o) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;
    p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
    q) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 14;
    r) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera c);
    s) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l’attuazione dei singoli elementi del piano;
    t) misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura.

2. Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto.

3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.

4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori.

5. L’impresa che si aggiudica i lavori può presentare al coordinatore per l’esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio.

Art. 13. Obbligo di trasmissione.

1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.

2. Prima dell’inizio dei lavori l’impresa aggiudicataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.

3. Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione.

Art. 14. Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza.

1. Prima dell’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 12 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante per la sicurezza può formulare proposte al riguardo.

2. (abrogato)

Art. 15. Coordinamento della consultazione e partecipazione dei lavoratori. (abrogato)

Art. 16. Modalità di attuazione della valutazione del rumore.

1. L'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore può essere calcolata in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla commissione prevenzione infortuni.

2. Sul rapporto di valutazione di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, va riportata la fonte documentale cui si è fatto riferimento.

3. Nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni e compiti che comportano una variazione notevole dell'esposizione quotidiana al rumore da una giornata lavorativa all'altra può essere fatto riferimento, ai fini dell'applicazione della vigente normativa, al valore dell'esposizione settimanale relativa alla settimana di presumibile maggiore esposizione nello specifico cantiere, calcolata in conformità a quanto previsto dall'articolo 39 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.

Art. 17. Modalità attuative di particolari obblighi.

1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, l’adempimento di quanto previsto dall’articolo 14 costituisce assolvimento dell’obbligo di riunione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo n. 626 del 1994, salvo motivata richiesta del rappresentante per la sicurezza.

2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui al titolo I, capo IV, del decreto legislativo n. 626 del 1994, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli già visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, può essere sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l’esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.

3. Fermo restando l'articolo 22 del decreto legislativo n. 626 del 1994, i criteri e i contenuti per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti possono essere definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione nazionale di categoria.

4. I datori di lavoro, quando è previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 626 del 1994.

Art. 18. Aggiornamento degli allegati.

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della sanità, sentita eventualmente la Commissione prevenzione infortuni, si provvede ad adeguare gli allegati I, II, III e IV in conformità a modifiche adottate in sede comunitaria.

Art. 19. Norme transitorie.

1. In sede di prima applicazione del presente decreto i requisiti di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, non sono richiesti per le persone che alla data di entrata in vigore del presente decreto:

    a) sono in possesso di attestazione, comprovante il loro inquadramento in qualifiche che consentono di sovraintendere altri lavoratori e l'effettivo svolgimento di attività qualificata in materia di sicurezza sul lavoro nelle costruzioni per almeno quattro anni, rilasciata da datori di lavoro pubblici o privati; l'attestazione è accompagnata da idonea documentazione comprovante il regolare versamento dei contributi assicurativi per i periodi di svolgimento dell'attività;
    b) dimostrano di avere svolto per almeno quattro anni funzioni di direttore tecnico di cantiere, documentate da certificazioni di committenti pubblici o privati e in tal caso vidimate dalle autorità che hanno rilasciato la concessione o il permesso di esecuzione dei lavori.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, frequentare il corso di cui all'articolo 10, comma 2, la cui durata è fissata in 60 ore.

3. Copia degli attestati di cui al comma 1, lettere a) e b), deve essere trasmessa all'organo di vigilanza territorialmente competente.

Art. 20. Contravvenzioni commesse dai committenti e dai responsabili dei lavori.

1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:

    a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 3, commi 1, secondo periodo, 3, 4 e 4-bis; 6, comma 2;
    b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione dell’articolo 3, comma 8, lettera a);
    c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 11, comma 1; 13, comma 1.

Art. 21. Contravvenzioni commesse dai coordinatori.

1. Il coordinatore per la progettazione è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione dell'articolo 4, comma 1.

2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito:

    a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione dell'articolo 5, comma 1, lettere a), b) c) e) ed f) e comma 1-bis;
    b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione dell'articolo 5, comma 1, lettera d).

Art. 22. Sanzioni relative agli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti.

1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovrintendono le attività delle imprese stesse, sono tenuti all’osservanza delle pertinenti disposizioni del presente decreto.

2. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da due a cinque milioni per la violazione dell’articolo 14, comma 1, primo periodo.

3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

    a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 9, comma 1, lettera a); 12, comma 3;
    b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 12, comma 4; 13, commi 2 e 3.

4. I preposti sono puniti con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli 9, comma 1, lettera a); 12, comma 3.

Art. 23. Contravvenzioni commesse dai lavoratori autonomi.

1. I lavoratori autonomi sono puniti con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione e duecentomila per la violazione degli articoli 7, comma 1, e 12, comma 3.

Art. 23-bis. Estinzione delle contravvenzioni

1. Alle contravvenzioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettere a) e b); 21, commi 1 e 2; 22, commi 2, 3, lettera a), e 4; 23, comma 1, si applicano le disposizioni del capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.

Art. 24. Oneri.

1. Agli oneri derivanti dagli obblighi di adeguamento per le pubbliche amministrazioni si farà fronte con le ordinarie risorse di bilancio di ciascuna amministrazione.

Art. 25. Entrata in vigore.

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore sei mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALEGATI

Allegato I

ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, LETTERA A)

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per i lavori edili o di ingegneria civile.

Allegato II

ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 11, COMMA 1

1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.

2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.

3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.

4. Lavori in prossimità di linee elettriche aeree a conduttori nudi in tensione.

5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.

6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.

7. Lavori subacquei con respiratori.

8. Lavori in cassoni ad aria compressa.

9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.

10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

Allegato III

CONTENUTO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE DI CUI ALL'ARTICOLO 11

1. Data della comunicazione.

2. Indirizzo del cantiere.

3. Committente (i) nome (i) e indirizzo (i).

4. Natura dell'opera.

5. Responsabile (i) dei lavori, (nome (i) e indirizzo (i)).

6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome (i) e indirizzo (i)).

7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome (i) e indirizzo (i)).

8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.

9. Durata presunta dei lavori in cantiere.

10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.

11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.

12. Identificazione delle imprese già selezionate.

13. Ammontare complessivo presunto dei lavori.

Allegato IV - (Articolo 9)

Prescrizioni di sicurezza e di salute per i cantieri

1. I luoghi di lavoro al servizio dei cantieri edili devono rispondere alle norme di cui al Titolo II del decreto legislativo n. 626 del 1994.

Prescrizioni specifiche per i posti di lavoro nei cantieri

1. I posti di lavoro in cui si esercita l'attività di costruzione devono soddisfare alle disposizioni previste dalla legislazione vigente e a quelle indicate nelle Sezioni I e II.

Sezione I

Posti di lavoro nei cantieri all'interno dei locali

1. Porte di emergenza.

1.1. Le porte di emergenza devono aprirsi verso l'esterno.

1.2. Le porte di emergenza non devono essere chiuse in modo tale da non poter essere aperte facilmente e immediatamente da ogni persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza.

1.3. Le porte scorrevoli e le porte a bussola sono vietate come porte di emergenza.

2. Areazione.

2.1. Qualora vengano impiegati impianti di condizionamento d'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo tale che i lavoratori non vengano esposti a correnti d'aria moleste.

2.2. Ogni deposito e accumulo di sporcizia che possono comportare immediatamente un rischio per la salute dei lavoratori a causa dell'inquinamento dell'aria respirata devono essere eliminati rapidamente.

3. Illuminazione naturale e artificiale.

3.1. I luoghi di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentano un'adeguata illuminazione artificiale per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

4. Pavimenti, pareti e soffitti dei locali.

4.1. I pavimenti dei locali non devono presentare protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi; essi devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli.

4.2. Le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei locali devono essere tali da poter essere pulite e intonacate per ottenere condizioni appropriate di igiene.

4.3 Le pareti trasparenti o translucide, in particolare le pareti interamente vetrate nei locali o nei pressi dei posti di lavoro e delle vie di circolazione devono essere chiaramente segnalate ed essere costituite da materiali di sicurezza ovvero essere separate da detti posti di lavoro e vie di circolazione, in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti stesse, né‚ essere feriti qualora vadano in frantumi.

5. Finestre e lucernari dei locali.

5.1. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in maniera sicura. Quando sono aperti essi non devono essere posizionati in modo da costituire un pericolo per i lavoratori.

5.2. Le finestre e i lucernari devono essere progettati in maniera congiunta con le attrezzature ovvero essere dotati di dispositivi che ne consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano questo lavoro nonché‚ per i lavoratori presenti.

6. Porte e portoni.

6.1. La posizione, il numero, i materiali impiegati e le dimensioni delle porte e dei portoni sono determinati dalla natura e dall'uso dei locali.

6.2. Un segnale deve essere apposto ad altezza d'uomo sulle porte trasparenti.

6.3. Le porte ed i portoni a vento devono essere trasparenti o essere dotati di pannelli trasparenti.

6.4. Quando le superfici trasparenti o translucide delle porte e dei portoni sono costituite da materiale di sicurezza e quando c'è da temere che i lavoratori possano essere feriti se una porta o un portone va in frantumi, queste superfici devono essere protette contro lo sfondamento.

7. Vie di circolazione.

7.1. Quando l'uso e l'attrezzatura dei locali lo richiedano per assicurare la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere messo in evidenza.

8. Misure specifiche per le scale e i marciapiedi mobili.

8.1. Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in modo sicuro.

8.2. Essi devono essere dotati dei necessari dispositivi di sicurezza.

8.3. Essi devono essere dotati di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili e accessibili.

Sezione II

Posti di lavoro nei cantieri all'esterno dei locali

1. Caduta di oggetti.

1.1. I materiali e le attrezzature devono essere disposti o accatastati in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento.

2. Lavori di demolizione.

2.1. Quando la demolizione di un edificio o di una struttura può presentare un pericolo, i lavori devono essere progettati e intrapresi soltanto sotto la sorveglianza di una persona competente.

3. Paratoie e cassoni.

3.1. Paratoie e cassoni devono essere:

a) ben costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati di resistenza sufficiente;

b) provvisti dell'attrezzatura adeguata per consentire ai lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d'acqua e di materiali.

3.2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratoia o di un cassone devono essere effettuati soltanto sotto la sorveglianza di una persona competente.

3.3. Tutte le paratoie e i cassoni devono essere ispezionati ad intervalli regolari da una persona competente.

Allegato V - (Articolo 10)

Corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile (omissis)

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