Delibera CNGeGL n° 7 del 22 luglio 2014 Regolamento Tirocinio
Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati - Rego-
lamento sul professionista affidatario di più di tre tiroci-
nanti e sui corsi di formazione professionale alternativi al
tirocinio (con allegato A).
(Delibera del Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati n. 7 del 22 luglio 2014)
Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati:
- Visto l’articolo 2, comma 2, della legge 7 marzo 1985, n. 75, re-
cante “Modifiche all’ordinamento professionale dei Geometri” e s.m.i.;
- Visto l’articolo 6, commi 3 e 10, del D.P.R. 7 agosto 2012,
n. 137, recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma
dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
- Visto il parere favorevole, ai sensi dell’articolo 6, com-
mi 3 e 10, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, espresso dal Si-
gnor Ministro della Giustizia il 19 giugno 2014 protocollo m_
dg.GAB.19/06/2014.0021684.U.;
Adotta
il seguente regolamento:
PARTE PRIMA
DEL TIROCINIO DEL GEOMETRA
Articolo 1
(Autorizzazione all’assunzione della funzione
di professionista affidatario per più di tre tirocinanti)
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6, comma 3, del D.P.R.
n. 137 del 7 agosto 2012, i Consigli dei Collegi territoriali dei Ge-
ometri e Geometri Laureati possono rilasciare motivata autorizza-
zione all’assunzione della funzione di professionista affidatario per
un numero superiore a tre e fino ad un massimo di cinque tirocinan-
ti, contemporaneamente, a favore di:
associazioni professionali, con almeno tre associati e la pre-
senza tra questi di un iscritto all’albo professionale dei Geometri e
Geometri Laureati da almeno cinque anni;
società tra professionisti, costituite a norma dell’articolo 10
della legge 12 novembre 2011, n. 183 (e conseguente decreto inter-
ministeriale n. 34/2013), con la presenza tra i soci professionisti di
almeno un iscritto all’albo professionale dei Geometri e Geometri
Laureati da almeno cinque anni.
2. La richiesta di autorizzazione, rivolta al Consiglio del Col-
legio territoriale nel cui registro dovranno iscriversi i tirocinanti,
deve riportare:
a) la struttura organizzativa dell’associazione e/o società
(con allegato il relativo statuto);
b) il programma del tirocinio, coerente con i contenuti for-
mativi di cui all’allegato A, che assicuri lo svolgimento dello stesso
in modo funzionale alla sua finalità;
c) il nominativo dell’iscritto all’albo professionale designa-
to quale professionista affidatario.
3. I criteri per il rilascio dell’autorizzazione sono:
a) la struttura organizzativa dell’associazione e/o società
deve essere tale da giustificare la possibilità della fruttuosa presen-
za contemporanea del numero di tirocinanti richiesti;
b) l’attività professionale dell’associazione e/o società deve
essere tale da ricoprire costantemente l’intero ambito delle attività
di competenza del geometra ed in particolare quelle dell’edilizia,
della topografia e dell’estimo.
4. In caso di decorso infruttuoso del termine di legge per l’a-
dozione di un provvedimento espresso in ordine all’istanza di au-
torizzazione si applicano gli artt. 2 e 20 della legge n. 241/ 1990.
PARTE SECONDA DEI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
Articolo 2
(Presupposti generali)
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6, comma 9, del D.P.R.
n.137 del 7 agosto 2012, la frequenza con profitto di uno specifico
corso di formazione professionale, della durata di sei mesi, costi-
tuisce una modalità alternativa all’espletamento del periodo com-
plessivo obbligatorio di tirocinio, come previsto dal comma 1 del
medesimo art. 6.
2. L’iscrizione al corso di formazione professionale è consen-
tita a tutti gli iscritti nel registro dei tirocinanti di qualsiasi Collegio
territoriale, compresi coloro che abbiano precedentemente optato
per il tirocinio di Geometra, senza tuttavia completarne il percor-
so. L’iscrizione al registro suddetto è condizione necessaria per la
frequenza al corso.
3. Il Ministro della Giustizia dichiara la data a decorrere dalla
quale la disposizione di cui al comma 1 è applicabile al tirocinio,
previa verifica, su indicazione del CNGeGL, dell’idoneità dei corsi
organizzati sul territorio nazionale a norma dell’articolo 3 del pre-
sente regolamento.
Articolo 3
(Istituzione dei corsi)
1. I corsi di formazione professionale possono essere organiz-
zati dai Collegi territoriali dei Geometri e Geometri Laureati, e pos-
sono essere strutturati su livello regionale o interregionale, previo
accordo specifico tra i Consigli dei Collegi territoriali interessati.
2. I corsi possono essere organizzati – a livello territoriale, re-
gionale o interregionale - anche da associazioni e da altri soggetti,
autorizzati dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati
(CNGeGL). Il CNGeGL delibera sulla domanda di autorizzazione
di cui al presente comma.
3. La domanda di autorizzazione, con la relativa proposta di
delibera motivata del CNGeGL, viene immediatamente trasmessa
al Ministro della Giustizia per l’emissione del parere vincolante
dandone comunicazione ai richiedenti. Sulla base del parere vin-
colante rilasciato dal Ministro, il CNGeGL autorizza o rigetta la ri-
chiesta, con delibera motivata. L’elenco delle istanze accolte viene
pubblicato sul sito internet del CNGeGL.
Articolo 4
(Durata, contenuti formativi e requisiti didattici)
1. I contenuti formativi essenziali di ogni corso di formazio-
ne professionale, che non può superare i 40 corsisti, sono indicati
nell’allegato A. Essi comportano un carico didattico di almeno 308
ore, di cui almeno 100 ore consistenti in attività tecnico-pratiche,
per un periodo complessivo di 6 mesi, anche non consecutivi, sud-
divisi in due trimestri con portata e impegno formativo equivalente.
2. Le lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, finalizzate al
conseguimento delle capacità necessarie per l’esercizio e la gestio-
ne organizzativa della Professione, da svolgersi preferibilmente
presso le sedi degli Istituti tecnici o dei Collegi territoriali, hanno
inizio non oltre il 31 gennaio e devono concludersi con la verifica
finale di profitto entro il successivo 30 settembre.
3. Il mancato superamento della verifica finale di profitto con-
sente la prosecuzione, fino al completamento del periodo previsto,
del tirocinio professionale presso un professionista affidatario, se
non già indicato nel registro dei tirocinanti, da individuare entro 30
giorni dalla data di fine corso.
Articolo 5
(Docenti e Commissione verificatrice)
1. Entro il mese di dicembre di ogni anno i Consigli dei Col-
legi territoriali designano, scegliendoli preferibilmente tra i pro-
fessionisti aderenti ad associazioni di categoria riconosciute dal
CNGeGL, i docenti esperti per materia di insegnamento, nonché
il coordinatore del corso, chiamato a sovrintendere il rispetto del
calendario e la frequenza delle lezioni. Entro il medesimo termine
i Consigli dei Collegi stabiliscono altresì il calendario delle lezioni
teoriche e delle esercitazioni pratiche. Tali dati vengono pubblicati
sui siti internet dei Collegi e comunicati al CNGeGL tempestiva-
mente.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno i Consigli dei Collegi terri-
toriali nominano una Commissione di due membri, composta da un
professionista geometra e da un docente universitario, e presieduta
da quest’ultimo, cui è affidata la verifica di profitto intermedia e
finale, ai sensi dell’articolo seguente.
Articolo 6
(Verifica intermedia e finale di profitto)
1. Alla fine del 1° trimestre è effettuata una verifica intermedia
di profitto.
Il passaggio dal primo al secondo trimestre del corso è subor-
dinato al giudizio favorevole della Commissione di cui all’artico-
lo precedente, espresso sulla base della valutazione complessiva
dell’esito della stessa verifica, sulle diverse attività didattiche e
sulla frequenza.
2. La verifica intermedia consiste anche nella discussione di
casi pratici comunque concernenti le materie che siano state trattate
durante il primo trimestre del corso.
3. Alle verifiche di profitto sono ammessi i corsisti che abbia-
no frequentato almeno il 90% delle lezioni teoriche e il 90% delle
esercitazioni pratiche.
4. Il Collegio, l’associazione o altro soggetto organizzatore
del corso di formazione, a norma dell’articolo 3, comunicano senza
indugio al Consiglio del Collegio territoriale nel cui registro dei
tirocinanti i corsisti risultano iscritti, i nominativi di coloro che ab-
biano superato la verifica finale di profitto.
Articolo 7
(Certificazione)
1. A seguito del superamento del corso di formazione profes-
sionale, il Consiglio del Collegio territoriale, nel cui registro dei
tirocinanti il soggetto è iscritto, rilascia apposito certificato di com-
pimento con esito positivo del tirocinio, quale titolo per l’ammis-
sione all’esame di Stato.
2. Il certificato di cui al comma 1 perde efficacia decorsi cin-
que anni senza che segua il superamento dell’esame di Stato.
3. Quando il certificato perde efficacia, il Consiglio del Colle-
gio territoriale provvede alla cancellazione del soggetto dal registro
dei tirocinanti.