Delibera CNGeGL n° 6 del 22 luglio 2014 Regolamento Formazione Professionale
Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati - Rego-
lamento per la formazione professionale continua ai sensi
del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7.
(Delibera del Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati n. 6 del 22 luglio 2014)
Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati (Consi-
glio Nazionale) considerato quanto segue:
(1) al fine di garantire la qualità e l’efficienza della prestazio-
ne professionale, nel migliore interesse dell’utente e della colletti-
vità, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni
professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggior-
namento della propria competenza professionale (D.P.R. 7 agosto
2012, n. 137, articolo 7, comma 1);
(2) il codice deontologico, approvato dal Consiglio Nazionale
nella seduta del 3 aprile 2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 26 maggio 2007, n. 121, prevede, all’articolo 23, che l’iscritto
deve “svolgere la prestazione professionale, per il cui espletamen-
to è stato incaricato, nel rispetto dello standard di qualità stabilito
dal CNGeGL...” e “mantenere costantemente aggiornata la propria
preparazione professionale attraverso lo svolgimento e la frequen-
za delle attività di informazione, di formazione e di aggiornamen-
to...”;
(3) la direttiva Europea n. 2005/36/CE, recepita con Decreto
Legislativo del 9 novembre 2007, n. 206, individua nella formazio-
ne e istruzione permanente lo strumento per mantenere prestazioni
professionali sicure ed efficaci (vedi considerando 39 e articolo 22);
(4) il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (G.U. n. 39
del 15.2.2013), in particolare artt. 1 (oggetto) e 2 (Definizioni);
(5) la formazione assicura ai professionisti di ogni età e situa-
zione occupazionale, in un’ottica di pari opportunità, condizioni
che facilitano l’apprendimento permanente, al fine di evitare rischi
di esclusione sociale e professionale;
Vista la delibera n. 8 del 28/4/2014 con cui è stato approvato
lo schema di regolamento per la formazione continua;
Visto il parere favorevole espresso dal Signor Mini-
stro della Giustizia il 19 giugno 2014, protocollo m_dg.GAB.
19/06/2014.0021682.U, ai sensi del del D.P.R. 7 agosto 2012, n.
137 articolo 7, comma 3;
adotta il seguente regolamento per la formazione professio-
nale continua
Articolo 1
(Definizioni)
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti de-
finizioni:
Professione: attività, o insieme delle attività, riservate per
espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è
consentito solo a seguito d’iscrizione in Ordini o in Collegi, su-
bordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all’accer-
tamento delle specifiche professionalità (D.P.R. 7 agosto 2012, n.
137, articolo 1, comma 1, lettera a);
Professionista: soggetto iscritto all’Albo del Collegio;
Conoscenza: risultato dell’assimiliazione di informazioni
attraverso l’apprendimento; le conoscenze sono un insieme di fatti,
principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio;
Competenza: comprovata capacità di utilizzare conoscenze,
abilità e attitudini personali, sociali e/o metodologiche, per ottenere
risultati misurabili;
Abilità: capacità di applicare conoscenze e di utilizzare
know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi;
Professionalità: caratteristica del professionista intesa come
competenza qualificata e riconosciuta quale insieme di apparati te-
orici e normativi di riferimento, acquisita attraverso un processo di
apprendimento prolungato e sistematico; capacità progettuali e plu-
ralità di esperienze che si estrinsecano come pratica organizzativa e
capacità realizzative distintive;
Modalità propedeutica: procedura che consente la possibili-
tà di accedere al modulo o sezione successiva mediante superamen-
to di un test auto-valutativo.
Articolo 2
(Obbligo formativo)
1. In attuazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 7 agosto
2012, n. 137, articolo 7, il presente regolamento disciplina la for-
mazione professionale continua degli iscritti all’Albo dei Geometri
e Geometri Laureati ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di ag-
giornamento professionale.
2. Sono soggetti all’obbligo formativo tutti gli iscritti all’Al-
bo, salvo quanto disposto all’articolo 13 del presente regolamento.
3. La violazione dell’obbligo di formazione continua costitu-
isce illecito disciplinare ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137,
articolo 7, comma 1.
Articolo 3
(Attività formativa)
1. Gli eventi formativi sono finalizzati a migliorare, aggior-
nare e/o trasmettere le conoscenze, le abilità e le competenze degli
iscritti all’Albo, per esercitare l’attività con la professionalità ne-
cessaria a garantire i servizi da prestare alla committenza.
2. Costituiscono eventi formativi le seguenti attività:
a) corsi di formazione e aggiornamento;
b) corsi di formazione previsti da norme specifiche, nei qua-
li possono essere previsti anche esami finali;
c) corsi o esami universitari (di laurea, di specializzazione,
di perfezionamento e di master);
d) seminari, convegni e giornate di studio;
e) visite tecniche e viaggi di studio;
f) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per
l’esercizio della professione;
g) relazioni o lezioni negli eventi formativi e nell’attività di
supporto nell’attività didattica;
h) pubblicazioni, articoli scientifici o tecnico-professionali,
pubblicati su riviste a diffusione almeno provinciale;
i) il rivestire il ruolo di professionista affidatario ai fini di un
contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca di cui al Testo
Unico, D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, articolo 5, (apprendistato);
j) frequenza a corsi di alta formazione post secondaria com-
presa Istruzione Tecnica Superiore (ITS) nelle discipline tecnico
scientifiche, di cui al successivo comma del presente articolo;
k) il rivestire il ruolo di professionista affidatario ai sensi
del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 6, comma 3 il cui tiroci-
nante ha effettuato l’intero tirocinio professionale, con rilascio del
prescritto certificato;
l) attività di docenza.
3. Gli eventi formativi devono comprendere, anche disgiun-
tamente:
a) le discipline tecnico-scientifiche inerenti l’attività profes-
sionale del geometra e geometra laureato;
b) le norme di deontologia e ordinamento professionale;
c) le altre discipline comunque funzionali all’esercizio della
professione.
4. Per quanto attiene il comma 3, lettera a) del presente articolo, è
possibile fare riferimento allo Standard di Qualità della professione del
Geometra e Geometra Laureato approvato dal Consiglio Nazionale.
5. Il Consiglio Nazionale predispone il Sistema Informativo
Nazionale sulla Formazione Continua (SINF) al fine di garantire
uniformità e trasparenza, nonché la più ampia pubblicità a livello
nazionale degli eventi formativi, compresi quelli organizzati da as-
sociazioni professionali e soggetti terzi.
6. Il Consiglio Nazionale può organizzare direttamente eventi
formativi.
Articolo 4
(Attività formativa a distanza)
1. È ammessa la formazione a distanza (FAD), con modalità
approvate dal CNGeGL, per gli eventi di cui all’articolo 3, comma
2, lettere a), b), c) e d) del presente regolamento, a condizione che
sia verificabile l’effettiva partecipazione dell’iscritto e l’acquisizio-
ne delle nozioni impartite.
2. E’ previsto uno specifico sistema di” Formazione a Distan-
za Qualificata” (FAD-Q) nel caso in cui la modalità di erogazione
rispetti tutte le seguenti prescrizioni:
a) la piattaforma formativa deve avere i requisiti minimi se-
condo le linee guida che saranno emanate dal Consiglio Nazionale;
b) i moduli formativi che compongono i corsi devono es-
sere svolti dai discenti in modalità propedeutica, attraverso il su-
peramento di appositi questionari di valutazione intermedi e finali;
c) ogni attività didattica erogata deve essere conservata su un
apposito registro dati. Su richiesta del Consiglio Nazionale deve essere
fornito il dettaglio delle attività formative condotte da ciascun discente.
Articolo 5
(Assolvimento obbligo formativo)
1. L’obbligo della formazione continua decorre dal 1 gennaio
dell’anno successivo a quello di iscrizione all’Albo.
2. Ogni iscritto sceglie liberamente gli eventi formativi da
svolgere, in relazione alle preferenze personali nell’ambito di cui
all’articolo 3 del presente regolamento.
3. Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo, ogni iscritto deve
conseguire nel triennio almeno 60 (sessanta) CFP.
Articolo 6
(Credito formativo professionale e adempimento obbligo)
1. L’unità di misura della formazione continua è il credito for-
mativo professionale (CFP).
2. Il CFP è connesso alla tipologia di evento formativo ed alla
durata dello stesso così come previsto nella Tabella 1 di cui all’ar-
ticolo 7 del presente regolamento.
Articolo 7
(Valutazione eventi formativi)
1. La valutazione degli eventi formativi di cui all’articolo 3,
comma 2, del presente Regolamento è effettuata secondo i criteri
riportati nella tabella che segue:
Tabella 1 Valutazione degli eventi formativi
I criteri di valutazione, di cui alla tabella 1, sono aggiornati dal Consiglio Nazionale con apposita deliberazione.
2. Ai fini dell’attribuzione dei CFP, tutti gli eventi devono prevedere una percentuale minima di frequenza obbligatoria.
3. Il riconoscimento dei CFP matura nell’anno solare in cui si è concluso l’evento formativo.
Articolo 8
(Curriculum Professionale Certificato)
1. È istituito il Curriculum Professionale Certificato (CPC) sulla formazione professionale, consultabile on line, che può essere og-
getto di divulgazione a terzi, in quanto trattasi di pubblicità informativa che risponde al solo interesse della collettività.
2. Il CPC contiene:
a) gli eventi formativi svolti dal singolo iscritto conformemente al presente regolamento;
b) la formazione e le esperienze maturate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento;
c) le qualifiche professionali acquisite;
d) i titoli professionali acquisiti.
Articolo 9
(Commissione nazionale formazione professionale continua)
1. La Commissione nazionale sulla formazione continua è no-
minata dal Consiglio Nazionale ed è composta da sette membri,
compreso il Presidente del Consiglio Nazionale o suo delegato, che
la presiede.
2. La Commissione dura in carica per la durata del Consiglio
Nazionale e rimane in essere fino alla nomina della nuova Com-
missione.
3. I compiti della Commissione nazionale formazione profes-
sionale continua, sono i seguenti:
a) supportare il Consiglio Nazionale nelle attività di promo-
zione, monitoraggio e coordinamento generale;
b) esaminare e istruire le richieste di autorizzazione da parte
delle associazioni professionali e soggetti terzi ed esprimere moti-
vato parere al Consiglio Nazionale;
c) certificare, su istanza dell’iscritto, la formazione e le
esperienze maturate prima dell’entrata in vigore del presente re-
golamento;
d) gestire il CPC attraverso il SINF;
e) svolgere, su mandato del Consiglio Nazionale, attività di
vigilanza e di ispezione sugli eventi formativi;
f) predisporre e definire, ai fini dell’uniformità su tutto il
territorio nazionale, un piano annuale dell’offerta formativa, indi-
viduando i programmi e le caratteristiche descritte nello standard
di qualità, dei corsi di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), che
saranno successivamente pubblicizzati sul SINF;
g) riconoscere e attribuire, su richiesta dei Collegi territo-
riali, i CFP per gli eventi formativi non previsti nell’articolo 3 del
presente regolamento, comunque ritenuti tali per la professionalità
dei contenuti;
h) riconoscere e attribuire, su richiesta del Consiglio Na-
zionale, i CFP per particolari e specifici eventi formativi, ritenuti
tali per la professionalità dei contenuti dell’evento stesso, anche in
deroga all’articolo 7, tabella 1, del presente regolamento;
4. I componenti della Commissione di cui al precedente com-
ma 1 che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni
consecutive, decadono automaticamente dalla carica.
Articolo 10
(Autorizzazione delle associazioni degli iscritti e altri soggetti)
1. Ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma
2, i corsi formativi possono essere organizzati da associazioni di
iscritti e altri soggetti, ivi compresi Enti Pubblici.
2. La domanda di autorizzazione da parte di associazione di
iscritti o di altri soggetti, ivi compresi Enti Pubblici, è compilata
direttamente sul SINF e deve contenere, previa verifica del piano
annuale dell’offerta formativa, per ogni corso:
a) caratteristiche, struttura, certificazione, del soggetto pro-
ponente;
b) titolo;
c) esauriente descrizione dei contenuti, con specifico rife-
rimento agli obiettivi che si intendono raggiungere in merito alla
conoscenza, qualità e abilità;
d) materiale didattico previsto;
e) durata;
f) modalità di svolgimento;
g) qualifica e curriculum dei docenti;
h) numero massimo dei discenti ammessi;
i) eventuali oneri a carico dei partecipanti;
j) modalità di verifica della rilevazione dei presenti;
k) durata minima di partecipazione ai fini del riconoscimen-
to dei crediti;
l) specifiche tecniche per l’ eventuale erogazione nella mo-
dalità FAD di cui all’articolo 4, comma 1 e FAD-Q di cui all’arti-
colo 4, comma 2;
m) altre informazioni ritenute utili.
3. Il Consiglio Nazionale, acquisito il parere della Commis-
sione nazionale formazione professionale continua, di cui all’ar-
ticolo 9 del presente regolamento, esprime motivata proposta di
delibera e la trasmette al Ministero vigilante, ai sensi del D.P.R. 7
agosto 2012, n. 137,articolo 7, comma 2.
4. Acquisito il parere vincolante del Ministero vigilante, il
Consiglio Nazionale delibera e comunica al richiedente l’autoriz-
zazione allo svolgimento del corso, o il diniego.
5. Il Consiglio Nazionale può stipulare con associazioni di iscritti
o Enti pubblici specifiche convenzioni, volte a semplificare le proce-
dure di autorizzazione e programmare gli eventi formativi, promossi
dai predetti soggetti, in un periodo di tempo prestabilito, nel rispetto di
quanto previsto dall’articolo 7, comma 5, del D.P.R. n. 137 del 2012.
Articolo 11
(Compiti e attribuzioni del Consiglio Nazionale)
1. Il Consiglio Nazionale indirizza e coordina lo svolgimento
della formazione continua a livello nazionale, in particolare:
a) nomina la Commissione formazione professionale conti-
nua di cui all’articolo 9 del presente regolamento;
b) definisce lo standard di qualità della categoria profes-
sionale;
c) definisce il sistema di qualificazione delle competenze
degli iscritti (articolo 8, comma 2, lettera c);
d) istituisce e gestisce il SINF, di cui all’articolo 3, comma
5 del presente regolamento;
e) autorizza, previo parere vincolante del Ministero vigi-
lante, i soggetti indicati dall’articolo 7, comma 2, del D.P.R. n. 137
del 2012;
f) pubblica sull’Albo Unico, di cui al D.P.R. 7 agosto 2012,
n. 137, articolo 3, i CPC degli iscritti;
g) definisce e stipula convenzioni con le Università, ai sensi
del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 4, ai fini del
riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e uni-
versitari;
h) approva regolamenti comuni, previo parere favorevole
dei Ministeri vigilanti, per individuare crediti formativi professio-
nali interdisciplinari, stabilendone il loro valore, ai sensi del D.P.R.
7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 4;
i) organizza direttamente eventi formativi, anche in coope-
razione o convenzione con altri soggetti;
j) emana le linee guida in merito ai requisiti minimi per lo
svolgimento dei corsi con modalità FAD-Q, come previsto dall’ar-
ticolo 4, comma 2, lett. a) del presente regolamento;
k) emana delibere di attuazione, coordinamento e indiriz-
zo che definiscono modalità, contenuti e procedure di svolgimento
delle attività di formazione professionale continua;
l) esamina, ai fini del recepimento, le proposte dei Collegi
territoriali, di cui all’articolo 12, comma 1, lett. b).
Articolo 12
(Compiti e attribuzioni ai Collegi territoriali)
1. I Collegi territoriali, a norma del D.P.R. 7 agosto 2012, n.
137, articolo 7:
a) organizzano le attività formative di cui all’articolo 3,
comma 2 del presente regolamento, lettere a), b), d), ed e);
b) propongono l’organizzazione, per specifiche e motivate
esigenze, al Consiglio Nazionale di corsi di formazione e aggior-
namento (articolo 3, comma 2, lettera a e b) non previsti nel piano
annuale di formazione;
c) attribuiscono i CFP sul SINF, per gli eventi previsti alle
lettere a), b), d), e) ed f), dell’articolo 3 del presente regolamento;
d) attribuiscono i CFP sul SINF, a richiesta dell’iscritto, per
gli eventi previsti alle lettere c), g), h), i), j), k), dell’articolo 3 del
presente regolamento;
e) valutano, su richiesta dell’interessato, gli eventi formati-
vi non previsti nell’articolo 3 del presente regolamento, comunque
ritenuti tali per la professionalità dei contenuti, e propongono alla
Commissione il riconoscimento ai fini dell’attribuzione dei CFP;
f) attribuiscono, su richiesta dell’interessato, i CFP per
eventi formativi riguardanti corsi previsti da specifiche normative;
g) verificano e controllano, mediante il SINF, l’assolvi-
mento triennale dell’obbligo formativo dell’iscritto; nell’ipotesi di
inadempimento, sentito prima l’iscritto, se del caso, comunicano
l’inosservanza al Consiglio di disciplina;
h) deliberano in ordine alle richieste di cui al successivo
articolo 13;
i) certificano, a domanda, l’assolvimento dell’obbligo for-
mativo dell’iscritto;
j) rendono note le informazioni essenziali relative all’assol-
vimento dell’obbligo formativo;
k) possono istituire forme incentivanti o premianti per gli
iscritti che abbiano svolto la formazione professionale continua ol-
tre i limiti dei crediti formativi professionali stabiliti dal presente
regolamento;
l) attribuiscono, su richiesta dell’interessato, i crediti forma-
tivi professionali interdisciplinari ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012
n. 137, articolo 7, comma 4;
m) registrano sul SINF i crediti formativi degli eventi orga-
nizzati sul proprio territorio dai soggetti di cui all’articolo 10 del
presente regolamento;
n) svolgono attività di vigilanza e ispezione sugli eventi for-
mativi organizzati da associazioni di iscritti e soggetti terzi.
2. I Collegi territoriali possono istituire commissioni per lo
svolgimento delle attività attribuite agli stessi , previste dal presen-
te articolo.
3. I Collegi territoriali sono autorizzati ad accedere al SINF
secondo le procedure previste dal Consiglio Nazionale;
4. Gli eventi formativi, organizzati dai Collegi, territorialmen-
te competenti, possono essere realizzati anche in cooperazione o
convenzione con altri soggetti, ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n.
137, articolo 7, comma 5.
Articolo 13
(Deroghe)
1. Il Consiglio del Collegio territoriale, su domanda dell’inte-
ressato, può esonerare con delibera, anche parzialmente, l’iscritto
dallo svolgimento dell’attività formativa nei seguenti casi:
a) maternità/paternità, sino ad un anno;
b) grave malattia o infortunio;
c) servizio militare volontario o servizio civile;
d) altri casi di documentato impedimento, derivante da ac-
certate cause oggettive e di forza maggiore;
e) comprovato assolvimento dell’obbligo di formazione
continua, svolto regolarmente in quanto iscritto anche ad altro Or-
dine/Collegio;
All’esonero temporaneo, di cui ai precedenti punti a), b), c), d),
consegue la riduzione del totale dei crediti formativi da acquisire nel
corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell’esonero.
2. Il CNGeGL, su proposta del Collegio territoriale, può di-
sporre l’esonero temporaneo dell’obbligo formativo per gli iscritti
che ricoprono ruoli di rilevante interesse pubblico e di comprovata
valenza formativa e professionale.
Articolo 14
(Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.
2. Il presente regolamento può essere soggetto a revisione secondo
quanto previsto dal D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 3.
3. Con l’entrata in vigore, il presente regolamento sostituisce
a tutti gli effetti quello approvato dal Consiglio Nazionale con deli-
bera in data 10 novembre 2009 e s.m.i.