Il professionista che nega la documentazione al cliente è passibile di sanzioni penali
Riportiamo un articolo tratto da AGEFIS di Michele Pipino, nel quale viene segnalata la sentenza n° 31192 della Suprema Corte di Cassazione, depositata il 16 luglio 2014 per la quale "il comportamento del professionista che nega al cliente la documentazione in proprio possesso integra il reato di appropriazione indebita (articolo 646 Codice penale) aggravato dall'abuso di prestazione d'opera (articolo 61, n. 11 Codice penale), aggravante che comporta l'ordinaria procedibilità a querela in procedibilità d'ufficio.
La sentenza in commento riguarda il caso specifico di un amministratore di condominio, ma è estensibile a qualunque professionista che non ottemperi alla richiesta del cliente di restituzione della documentazione pertinente l'incarico revocato."