Approfondimento - Intervento del Vice-Presidente Benvenuti sul regolamento per la formazione professionale continua
A tre anni dall'approvazione del regolamento sull'obbligo della formazione continua - DPR n° 173/2012 - il Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati, Antonio Benvenuti, fa il punto sull'argomento, soffermandosi in particolare sugli emendamenti e le deroghe che, in questo arco di tempo, hanno apportato alcune modifiche sostanziali.
Modifiche ed integrazioni al regolamento iniziale sono state introdotte in particolare agli articoli 5 e 13.
L' articolo 5 prevede che l'obbligo formativo decorra dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione all'Albo e che la formazione svolta nell'anno di iscrizione sia da conseguire, ai fini del CFP (almeno 60 - eccetto deroghe), nel triennio. Coloro che hanno conseguito un numero di crediti superiori può richiedere di farli attribuire al triennio successivo rispetto a quello di riferimento nella misura del 50%.
L'articolo 13 descrive invece i destinatari delle deroghe: gli iscritti over 65 (che affermino di non aver svolto attività professionale) e gli iscritti, non over 65, che abbiano dichiarato di non aver svolto attività professionale nel triennio di riferimento e che ne facciano richiesta (l'esonero per questi ultimi è comunque parziale, nel triennio rimane l'obbligo di conseguire almeno 21 CFP).
Benvenuti conclude il suo intervento rimarcando il fatto "che il mancato assolvimento dell'obbligo formativo costituisce un illecito disciplinare e che è preciso compito del Consiglio territoriale verificare l'inadempienza e segnalarla al Consiglio di Disciplina per l'adozione dei provvedimenti conseguenziali".
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