DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n. 106
Art. 57. (Modifiche all’articolo 88 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 88, comma 2, del decreto, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
“g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X;
g-ter), alle attività di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X.”.
Art. 58. (Modifiche all’articolo 89 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 89, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni :
a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
“c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento;”;
b) alla lettera f), dopo le parole: “lavoro delle imprese” sono inserite le seguenti: “affidatarie ed” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice”;
c) alla lettera i) è aggiunto, infine, il seguente periodo: “. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione”;
d) dopo la lettera i) è inserita la seguente:
“i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;”;
e) alla lettera l), le parole: “alla realizzazione dell’opera” sono sostituite dalle seguenti: “ai lavori da realizzare”.
Art. 59. (Modifiche all’articolo 90 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.All’articolo 90 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: (omissis)
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: (omissis)
c) al comma 2 la parola: “valuta” è sostituita dalle seguenti: “prende in considerazione”;
d) al comma 3, dopo le parole: “più imprese” è inserita la seguente: “esecutrici”;
e) al comma 4 le parole: “ Nel caso di cui al comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea”;
f) al comma 7, dopo le parole: “dei lavori comunica” sono inserite le seguenti: “alle imprese affidatarie,”;
g) al comma 9, alinea, dopo le parole: “un’unica impresa” sono inserite le seguenti: “o ad un lavoratore autonomo”;
h) al comma 9, lettera a), primo periodo, le parole: “dell’impresa affidataria” sono sostituite dalle seguenti: “delle imprese affidatarie”;
i) al comma 9, lettera a), secondo periodo, le parole: “Nei casi di cui al comma 11” sono sostituite dalle seguenti: “Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI” e, dopo le parole: “da parte delle imprese” sono inserite le seguenti:“e dei lavoratori autonomi”;
l) al comma 9, lettera b), secondo periodo, le parole: “Nei casi di cui al comma 11” sono sostituite dalle seguenti: “Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI” e, dopo le parole: “documento unico di regolarità contributiva” sono inserite le seguenti: “, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,” ;
m) al comma 9 la lettera c) è sostituita dalla seguente:
“c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).”;
n) al comma 10, dopo le parole: “quando prevista” sono inserite le seguenti: “oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi”.
Art. 60. (Modifiche all’articolo 91 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 91, comma 1, del decreto, alla lettera b), dopo le parole: “un fascicolo”, sono inserite le seguenti: “adattato alle caratteristiche dell’opera”.
Art. 61. (Modifiche all’articolo 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 92, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: “all’articolo 100” sono inserite le seguenti: “ove previsto”;
b) alla lettera b), dopo le parole: “con quest’ultimo” sono inserite le seguenti: “,ove previsto” e dopo le parole: “all’articolo 100” sono inserite le seguenti: “,ove previsto,”;
c) alla lettera e), le parole: “segnala al committente e” sono sostituite dalle seguenti: “segnala al committente o”, le parole: “e 96” sono sostituite dalle seguenti: “96 e 97, comma 1,” e dopo le parole: “all’articolo 100” sono inserite le seguenti: “, ove previsto,”.
2. All’articolo 92, comma 2, del decreto, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b)”.
Art. 62. (Modifiche all’articolo 93 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 93 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 il secondo periodo è soppresso;
b) al comma 2 dopo le parole: “coordinatore per l’esecuzione” sono inserite le seguenti: “dei lavori” dopo le parole: “non esonera” sono inserite le seguenti: “ il committente o” e le parole: “lettere a), b), c) e d)” sono sostituite dalle seguenti: “lettere a), b), c), d) ed e)”.
Art. 63. (Modifiche all’articolo 95 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 95, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d), dopo le parole: “controllo periodico” sono inserite le seguenti: “degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro”;
b) alla lettera g), dopo le parole: “la cooperazione” sono inserite le seguenti: “e il coordinamento”.
Art. 64. (Modifiche all’articolo 96 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 96 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: (omissis)
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: (omissis)
Art. 65. (Modifiche all’articolo 97 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 97 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “vigila sulla” sono sostituite dalle seguenti: “verifica le condizioni di”, le parole: “e sull’applicazione” sono sostituite dalle seguenti: “e l’applicazione.” ;
b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:(omissis)
Art. 66. (Modifiche all’articolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 98, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alinea, dopo le parole:“in possesso” sono inserite le seguenti: “di uno”;
b) alla lettera a), le parole: “in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000” sono sostituite dalla seguenti: “in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001”;
c) alla lettera b), le parole: “citato decreto ministeriale in data 4 agosto 2000” sono sostituite dalle seguenti: “decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000”.
2. All’articolo 98, comma 2, del decreto, le parole: “dai rispettivi ordini o collegi professionali ” sono sostituite dalle seguenti: “dagli ordini o collegi professionali” ed, in fine, è aggiunto il seguente periodo: ”Fermo restando l’obbligo di aggiornamento di cui all’allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.”.
3. All’articolo 98, comma 4, del decreto, le parole: “con i medesimi contenuti minimi” sono sostituite dalle seguenti: “i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi all’allegato XIV”.
Art. 67. (Modifiche all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 100, comma 6, del decreto, sono aggiunte infine le seguenti parole: “o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione” .
2. All’articolo 100, del decreto, è aggiunto il seguente comma: (omissis)
Art. 68. (Modifiche all’articolo 103 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. L’articolo 103 del decreto è abrogato.
Art. 69. (Modifiche all’articolo 106 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 106, comma 1, del decreto, nell’alinea, dopo le parole: “presente capo” sono inserite le seguenti: “, ad esclusione delle sole disposizioni relative ai lavori in quota,”.
Art. 70. (Modifiche all’articolo 108 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 108 del decreto, il comma 1 è sostituito dal seguente: (omissis)
Art. 71. (Modifiche all’articolo 111 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 111, comma 8, del decreto, le parole: “lavori in quota” sono sostituite dalle seguenti: “cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota”.
Art. 72. (Modifiche all’articolo 115 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 115 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, nell’alinea, dopo le parole: “sistemi di protezione” sono inserite le seguenti: “idonei per l’uso specifico” e dopo le parole: “presenti contemporaneamente,” sono inserite le seguenti: “conformi alle norme tecniche,”;
b) il comma 2 è abrogato;
c) al comma 3 le parole: “Il cordino” sono sostituite dalle seguenti: “Il sistema di protezione”.
Art. 73. (Modifiche all’articolo 117 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 117, comma 1, del decreto, le parole: “Quando occorre effettuare “ sono sostituite dalle seguenti: “Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 83, quando occorre effettuare”.
2. All’articolo 117, comma 2, del decreto, dopo le parole: “e delle tensioni presenti”, sono aggiunte, infine, le seguenti: “e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all’allegato IX o a quelli risultanti dall’applicazione delle pertinenti norme tecniche”.
Art. 74. (Modifiche all’articolo 118 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 118, comma 1, del decreto, le parole:“eseguiti senza l’impiego di escavatori meccanici,” sono sostituite dalle seguenti: “se previsto l’accesso di lavoratori,”.
Art. 75. (Modifiche all’articolo 119 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 119 del decreto, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: (omissis)
Art. 76. (Modifiche all’articolo 121 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. Dopo l’articolo 121 del decreto la rubrica della sezione IV del capo II del titolo IV è sostituita dalla seguente: “Sezione IV Ponteggi in legname e altre opere provvisionali".
Art. 77. (Modifiche all’articolo 122 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 122, comma 1, del decreto, le parole: “Nei lavori che sono eseguiti ad un’altezza superiore ai m 2” sono sostituite dalle seguenti: “Nei lavori in quota” e le parole: “al punto 2” sono sostituite dalle seguenti: “ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3”.
Art. 78. (Modifiche all’articolo 125 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 125, del decreto, il comma 4 è sostituito dal seguente: (omissis)
Art. 79. (Modifiche all’articolo 128 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
All’articolo 128, comma 2, del decreto, dopo le parole: “ponti sospesi,” sono inserite le seguenti: “per le torri di carico,”;
Art. 80. (Modifiche all’articolo 136 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 136, comma 4, del decreto, la lettera d) è soppressa.
Art. 81. (Modifiche all’articolo 137 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 137, comma 1, del decreto, le parole: “Il responsabile di cantiere” sono sostituite dalle seguenti: “Il preposto”.
Art. 82. (Modifiche all’articolo 138 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 138, comma 2, del decreto, il numero: “30” è sostituito dal seguente: “20”.
2. All’articolo 138, comma 5, del decreto, alla lettera a) le parole: “o il piano di gronda” sono soppresse e la lettera d) è soppressa.
Art. 83. (Modifiche all’articolo 139 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 139, comma 1, del decreto, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I ponti su cavalletti devono essere conformi ai requisiti specifici indicati nel punto 2.2.2. dell'allegato XVIII.”.
Art. 84. (Modifiche all’articolo 140 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 140 del decreto, il comma 3 è sostituito dal seguente: (omissis)
Art. 85. (Modifiche all’articolo 148 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 148 del decreto, il comma 1 è sostituito dal seguente: (omissis)
Art. 86. (Modifiche all’articolo 157 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. L’articolo 157 del decreto è sostituito dal seguente:
“Art. 157. (Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori)" (omissis)
Art. 87. (Modifiche all’articolo 158 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. L’articolo 158 del decreto è sostituito dal seguente:
“Art. 158. (Sanzioni per i coordinatori)" (omissis)
Art. 88. (Modifiche all’articolo 159 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. L’articolo 159 del decreto è sostituito dal seguente:
“Art. 159. (Sanzioni per i datori di lavoro e dirigenti)" (omissis)
Art. 89. (Modifiche all’articolo 160 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. L’articolo 160 del decreto è sostituito dal seguente:
“Art. 160. (Sanzioni per i lavoratori autonomi)" (omissis)