Usl Toscana Centro - DPCM COVID/19 e cantieri edili
L'Ing. Massimo Selmi, Responsabile UFC Prevenzione Igiene Sicurezza Luoghi Lavoro dell'Usl Toscana Centro, a seguito delle numerose richieste di chiarimenti da parte di tecnici nel ruolo di Coordinatori per l'esecuzione dei lavori circa la gestione delle regole stabilite dai DPCM coronavirus nell'ambito dei cantieri edili, precisa che: "tali attività ad oggi non sono a priori proibite dal decreto. Anche in tali contesti, però, devono essere tassativamente rispettate le prescrizioni delle norme emanate al fine di evitare il contagio. Pertanto i documenti della sicurezza, POS e PSC, devono riportare quali prescrizioni operative le prescrizioni stabilite dalle norme e, quello che più conta, i comportamenti devono essere conseguentemente adeguati.
I preposti delle aziende, in primo luogo delle affidatarie, ed i Coordinatori, ognuno per la propria parte, sono chiamati a vigilare sul rispetto di tali prescrizioni. Il mancato rispetto di tali prescrizioni comporta, a seconda dei casi, quantomeno la violazione degli articoli 96, 97 e 100 del dlgs 81/2008. Ricordo infine che la possibilità di contagio in conseguenza di comportamenti inadeguati si configura come rischio grave ed immediato.
Pertanto, ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'art. 92 del decreto, il Coordinatore per l'esecuzione ha l'obbligo di contestare i fatti all'impresa e di segnalare al committente tale inadempienza. Qualora il Committente sia inerte, il Coordinatore deve segnalare il fatto alla USL ed all'ITL. L'ovvia conseguenza è che l'intervento dell'organo di vigilanza comporta l'irrogazione delle sanzioni correlate alle violazioni accertate, il divieto di prosecuzione dei lavori fino al corretto adempimento, quando anche non si renda necessario il sequestro del cantiere stesso.
Confido che, stante la gravità della situazione, vi sia ampia consapevolezza sulla necessità di adottare comportamenti adeguati".
L'Ing. Selmi aggiunge inoltre che: "Come emerge dal DPCM, tutte le attività produttive possono proseguire, con i vincoli indicati, con esclusione delle attività commerciali e di servizio indicate nello stesso. Gli spostamenti devono SEMPRE essere autocertificati, indipendentemente dalla distanza e dalle località interessate dallo spostamento. Richiamo inoltre quanto già detto:
Il tassativo rispetto delle norme più semplici, quali il mantenimento della distanza interpersonale ed il frequente lavaggio delle mani, DEVE essere assicurato anche in ogni ambito di lavoro, dove i contatti sono sicuramente in misura maggiore e più frequenti. In tutti i luoghi di lavoro, per quanto possibile, si deve prevedere la riduzione della presenza contemporanea delle persone ed il loro reciproco allontanamento. Deve essere stigmatizzato e perseguito ogni atteggiamento di sottovalutazione, peggio ancora di ironia, su queste questioni. Si deve assicurare la massima diffusione, anche a partire dai luoghi di lavoro, del corretto stile di vita attuale che comporta il MASSIMO ISOLAMENTO POSSIBILE".
Informazioni e materiali di stampa sono reperibili sul sito del Ministero della Sanità, e alla pagina della Presidenza del Consiglio.
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